Chi controlla i costi del riscaldamento in condominio

Ambiente, Natura & Salute

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Senso di responsabilità: ci deve essere questo alla base del controllo dei consumi di energia e di acqua delle abitazioni degli italiani. Si sa, però, che il senso di responsabilità non appartiene a tutti e che quando fa freddo si alza la temperatura dicendo: «Sarà mica il mio contatore quello che manda in crisi il Paese». Il problema è che, se tutti la pensano così, il Paese lo si manda certamente in crisi. Un occhio vigile, quindi, ci vuole. Ma chi controlla i costi del riscaldamento in condominio?

Oltre al senso di responsabilità di ogni condomino, bisognerebbe anche richiamare i principio di solidarietà sociale citato dall’articolo 2 della Costituzione che, in poche parole, esprime questo concetto: il bene di tutti è il bene di ciascuno. Tra gli organi di gestione del condominio non c’è una figura che possa sanzionare chi esagera con i consumi. Ce n’è, però, una che può controllare i costi del riscaldamento e intervenire con qualche richiamo o suggerimento. Questa figura, come si può facilmente immaginare è l’amministratore. Ma non solo. Vediamo.

Riscaldamento: cosa dice la legge?

La normativa fissa dei periodi e degli orari in cui è possibile tenere il riscaldamento acceso. Va premesso, però, che da questo punto di vista, l’Italia è suddivisa in sei zone, ciascuna delle quali ha delle date e delle ore massime particolari. Nello specifico:

  • zona A: Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle;
  • zona B: Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani;
  • zona C: Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto;
  • zona D: Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo;
  • zona E: Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Cesena, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza;
  • zona F: Belluno, Cuneo.

limiti da rispettare nelle varie zone sono i seguenti:

  • zona A: dall’8 dicembre al 7 marzo per 5 ore al giorno;
  • zona B: dall’8 dicembre al 23 marzo per 7 ore al giorno;
  • zona C: dal 22 novembre al 23 marzo per 9 ore al giorno;
  • zona D: dal’8 novembre al 7 aprile per 11 ore al giorno;
  • zona E: dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno;
  • zona F: nessuna limitazione.

Ovviamente, questo non vuol dire che, ad esempio, nella zona E una famiglia debba tenere per forza acceso il riscaldamento per tutti i giorni compresi dal 22 ottobre al 7 aprile e per 13 ore al giorno: date e ore sono solo dei limiti.

Oltre a questi vincoli, c’è anche quello che riguarda la temperatura: il Mite ha fissato il massimo in 19° per le

Al di là di eventuali verifiche sul rispetto di questa normativa che lo Stato può decidere, chi controlla i costi del riscaldamento in condominio?

Tra i vari compiti dell’amministratore, c’è anche quello relativo all’invio di comunicazioni ai condòmini al fine di tenerli al corrente dei vari consumi effettuati sia sul riscaldamento sia sulla corrente elettrica o sull’acqua. È l’amministratore, infatti, a tenere sotto controllo i vari costi del condominio e, quindi, anche quelli legati alle utenze. Anche perché spetta sempre a lui capire in primis chi paga e chi non paga: non è una novità che il costo delle bollette sia causa di morosità.

Pertanto, è sempre l’amministratore a capire chi consuma di più e chi consuma di meno e, soprattutto, sulla base dello «storico» di ciascun condomino, chi mantiene i consumi come negli scorsi anni e chi si è adeguato alle nuove normative. In sostanza, l’amministratore è in grado di sapere se tutti i vicini dello stabile hanno limitato l’accensione del riscaldamento o c’è qualcuno che «sgarra» impedendo di avere un risparmio generale.

La legge non prevede delle sanzioni dirette per chi non rispetta i limiti imposti dal Mite, ed è qui che lo Stato chiede ai singoli, come si diceva all’inizio, senso di responsabilità e di solidarietà per il bene di tutti. Semmai, ci sono delle sanzioni «indirette» che lo stesso cittadino si procura, pagando di più una bolletta sulla quale avrebbe risparmiato se si fosse adeguato alle disposizioni in vigore.

Ad ogni modo, l’amministratore che tiene sotto controllo i consumi effettivi dei condòmini, può allegare dei richiami o dei suggerimenti alle comunicazioni sui consumi rilevati periodicamente, al fine di invitare a contenere i costi.

fonte laleggepertutti.it

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