Comodato, il proprietario paga la sostituzione degli infissi

Casa in comodato gratuito. Il proprietario deve rimborsare le spese per la sostituzione degli infissi

Noi e il Condominio

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I proprietari di un immobile in condominio affermano di aver concesso l’appartamento in comodato gratuito e che il loro “ospite” non avrebbe corrisposto le spese condominiali e di riscaldamento dal 2011 al 2014, per un totale di circa 14mila euro. Pertanto, citano in giudizio il comodatario chiedendone la condanna al pagamento delle spese anzidette. Davanti al giudice, il comodatario gli importi richiesti, in quanto a suo dire non documentati. Sostiene, in particolare, aver sostituito, a sue spese, gli infissi ammalorati dell’appartamento, che  versavano in gravi condizioni di degrado, tali da comportare infiltrazioni d’acqua e aria all’interno dell’alloggio.

Il Tribunale di Torino (sentenza n. 2751 del 6 giugno 2019, pubblicata su www.condominioweb.com), ha accolto la domanda di compensazione.

Come regola generale, il primo comma dell’articolo 1808 del codice civile dispone che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Il secondo comma dello stesso articolo pone, però, un’eccezione a tale regola: il comodatario ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Il Tribunale ha ritenuto applicabile tale ultima disposizione nel caso di specie, riconoscendo al comodatario il diritto al rimborso delle spese per la sostituzione degli infissi.

Nel corso dell’istruttoria, infatti, i testimoni hanno confermato le condizioni di degrado degli infissi ed i lavori di manutenzione urgente effettuati dal comodatario nell’appartamento. Secondo il Tribunale, le deposizioni testimoniali inducono a ritenere che la sostituzione degli infissi fosse, nel caso concreto, una spesa non solo di manutenzione straordinaria, ma anche urgente, nella misura in cui la permanenza in un alloggio interessati da infiltrazioni piovane e spifferi d’aria metteva a repentaglio la salute del comodante e della sua famiglia.

Per il giudice piemontese, dunque, le spese sostenute dal comodatario per la conservazione dell’immobile rientrano tra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1808 c.c., per le quali il comodante deve essere rimborsato dal comodante.

Le spese per detti lavori sono state documentate per circa 4800 euro, che vanno quindi detratti dalla somma totale richiesta dai proprietari.

Giuseppe Nuzzo

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