Condominio, anche il Comune è responsabile dei rumori molesti

Noi e il Condominio

Di

Avv. Giuseppe Nuzzo (www.condominioweb.com)

Il fatto. I residenti di un immobile in condominio agiscono in giudizio contro il Comune ed i titolari degli esercizio commerciali provenienti dagli esercizi commerciali, bar e ristoranti, affacciantisi sulla piazza prospiciente il loro condominio per immissioni acustiche intollerabili. Sostengono infatti che tutti esercizi commerciali citati sono stati destinatari, da parte del Comune, di provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico e che ivi vi hanno installato tavoli e sedie destinati al servizio per i clienti a tutte le ore del giorno e della notte.
Per tali motivi, chiedevano al Tribunale di accertare l’intollerabilità delle immissioni acustiche denunciate e condannare, ai sensi dell’art. 844 c.c., sia il Comune che gli esercenti a cessare le immissioni acustiche illegittime, inibendo le attività che ne costituiscano la fonte, oltre alla condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subiti, per la violazione dei diritti alla salute e al rispetto della vita privata e familiare.

Diritto alla salute. Il Tribunale di Como, sentenza n. 312 del 18 marzo 2019, ha respinto tutte quelle eccezioni pregiudiziali avanzate dal Comune. Innanzitutto, ha affermato che la posizione giuridica soggettiva di cui gli attori chiedono tutela deve essere qualificata come diritto soggettivo, da identificarsi nel diritto alla salute e al rispetto della vita privata e familiare, diritti inviolabili ed assoluti che non trovano compressioni nell’esercizio del potere pubblico dell’amministrazione. Pertanto, sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria poiché l’azione, diretta a far cessare il fatto illecito, configurato dalle immissioni intollerabili, non investe nessun provvedimento amministrativo

Articolo 844 del codice civile. Nel caso in esame è stato accertato la responsabilità sia del Comune che degli esercenti, per non aver previsto le dovute misure idonee a contenere le immissioni intollerabili di rumore, ma anzi provvedendo nel tempo ad ampliare il contenuto delle concessioni di suolo pubblico, aumentando negli anni posti a sedere ed orari di apertura delle aree esterne.
Pertanto il Tribunale ha condannato gli esercenti convenuti ed il Comune ad obbligarsi ad utilizzare tutta una serie di misure per rendere le immissioni rumorose legate all’esercizio delle attività commerciali entro i limiti di tollerabilità individuati dal consulente tecnico d’ufficio.

Risarcimento danni. Il Tribunale di Como ha altresì rilevato che l’Ente locale ha contribuito, in concausa con gli esercizi, al determinare il danno patrimoniale conseguente ad immissioni illecite.
Nel caso di specie, si è ritenuta configurata una significativa ed apprezzabile lesione del bene della vita menzionato, passibile pertanto di tutela risarcitoria, ritenendosi dimostrato in via presuntiva che il superamento dei limiti di tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c., abbia cagionato alla famiglia attrice una compromissione del godimento della propria abitazione ed un persistente disagio sopportato nell’esplicazione della propria quotidianità a causa di una condotta illecita posta in essere dai danneggianti.
In definitiva il Tribunale ha riconosciuto in favore degli attori la somma complessiva di euro 60mila, oltre interessi e spese legali poste a carico solidale degli esercizi convenuti e del Comune.

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