Condominio. L’Imu del portiere va ripartita secondo i millesimi di proprietà

Noi e il Condominio

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Rubrica NOI e il CONDOMINIO, a cura di Giuseppe Nuzzo (avvocato).

L’imposta sugli immobili relativa all’appartamento del portiere dell’edificio condominiale va ripartita tra tutti i condomini in base alla tabella generale dei millesimi di proprietà, e non in ragione dell’uso maggiore o minore del servizio. Lo ha stabilito una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 556 del 10 gennaio 2018).

Il giudice ha annullando la delibera di approvazione del consuntivo 2011 e preventivo 2012 nella parte in cui utilizzano, per la ripartizione dell’ICI del portiere, la tabella relativa all’uso dei servizi, invece di quella millesimale. L’annullamento era stato chiesto da due condomini, che avevano impugnavano i bilanci consultivi e preventivi del condominio contestando, tra l’altro, la ripartizione della voce di spesa relativa all’ICI. In particolare, contestavano il fatto che le spese per tale imposta fossero state ripartite in base alla “tabella A6” relativa all’uso dei servizi, mentre invece sarebbe stato corretto applicare la tabella generale dei millesimi di proprietà.

In realtà – spiega il Tribunale – l’appartamento del portiere è un bene immobile di proprietà comune ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile e ha una sua autonoma rendita catastale; relativamente ad esso “l’amministrazione condominiale avrebbe dovuto collocare la relativa spesa nella tabella di ripartizione tra i condomini in base ai rispettivi millesimi di proprietà e non già in ragione dell’uso maggiore o minore del servizio (considerato nella tabella A6)”.

Secondo il giudice, dunque, la tabella A6 erroneamente utilizzata attiene al “servizio di portineria”, mentre la spesa per l’ICI attiene all’unità immobiliare occupata del portiere e, pertanto, va ripartita non secondo i criteri d’uso del servizio, bensì secondo i millesimi generali di proprietà. L’ICI (vigente all’epoca dei fatti e oggi sostituita dall’IMU) “è dovuta dal proprietario in ragione della quota di proprietà, e dunque – salvo diversa specifica disposizione del regolamento condominiale – deve essere corrisposta in ragione dei millesimi di proprietà (tabella generale) e non della misura di ripartizione dei costi del servizio”.

Giuseppe Nuzzo – giu.nuzzo@alice.it

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