Condominio, sul colore della facciata decide l’assemblea

Noi e il Condominio

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La decisione di cambiare il colore dei muri perimetrali integra un’innovazione non realizzabile dal singolo condòmino senza il consenso degli altri.  Lo ha stabilito il Tribunale di Modena con la sentenza n. 280 del 16 febbraio 2018.

Nel caso in esame, un proprietario aveva di sua iniziativa cambiato il colore della facciata del proprio appartamento, pregiudicando l’aspetto complessivo della facciata dello stabile condominiale. L’assemblea di condominio aveva deciso, all’unanimità, il ripristino del colore originale della parete esterna della singola proprietà, oltre alla demolizione di strutture non autorizzate fissate ai muri perimetrali.

Il proprietario, però, si rifiutava di adempiere spontaneamente alla delibera, sostenendo in particolare che, trattandosi di condominio orizzontale e non verticale, i muri perimetrali esterni non sono da considerare comuni, a mente dell’art. 1117 c.c. Eccepiva quindi la nullità della delibera in oggetto per estraneità dell’oggetto alle competenze dell’assemblea condominiale.

Il Tribunale di Modena, chiamato a dirimere la controversia, ha preliminarmente accertato che, nel caso di specie, ricorre una situazione di condominio orizzontale, che non coinvolge solo i muri di confine, ma, più nel complesso, le caratteristiche fondanti della globalità dell’edificio nel suo complesso. Ciò in particolare, si riscontra per quanto concerne il decoro architettonico, che, a mente degli artt. 1102 e 1120 c.c., attiene indiscutibilmente alle competenze assembleari.

Nel verbale assembleare in questione, all’ordine del giorno, risulta la dicitura: “interventi di manutenzione per il decoro del complesso per il beneficio di tutti”, il che evidenzia l’intento della compagine condominiale di riportare la colorazione e la morfologia dell’edificio a criteri consoni al decoro architettonico, leso dagli interventi sui quali incide il ripristino. Nella descritta situazione il colore dei muri perimetrali, anche nelle parti non ingegneristicamente definibili comuni, assume rilievo ai fini del complessivo decoro architettonico dell’edificio, in maniera inequivocabile secondo la valutazione espressa dalla totalità dei condomini.

Da queste premesse discende – secondo il giudice – sia l’insussistenza della eccepita nullità della delibera, in quanto l’oggetto – e in particolare il decoro – non esula dalle competenze assembleari, essendo l’aspetto del complesso condominiale anch’esso un bene comune dell’edificio, sia la vincolatività dell’impegno assunto con il deliberato assembleare.

Pertanto, la delibera è valida e va eseguita. Nessun dubbio, sotto altri profili, sulla validità della delibera stessa: alla riunione, infatti, hanno presenziato, comproprietari, presidente e segretario (che peraltro era proprio il condomino convenuto) In calce al verbale di approvazione vi sono le firme autografe dei presenti, precedute dall’ulteriore previsione di un termine per l’ultimazione dei lavori.

Giuseppe Nuzzo

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