Contabilizzazione delle spese di riscaldamento, novità per il condominio

Nel decreto legislativo 73 del 2020 le nuove regole per le spese di riscaldamento in condominio

Noi e il Condominio

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Il decreto legislativo n. 102/2014 ha introdotto l’obbligo della contabilizzazione del calore in condominio. In pratica, al fine di garantire il risparmio energetico e una maggiore efficienza, gli impianti di riscaldamento centralizzato dei condomini devono essere dotati di contatori individuali.

Il recente decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, ha introdotto delle modifica in materia, recependo alcune disposizioni europee.

Nuovi criteri di ripartizione delle spese
La modifica più rilevante in ambito condominiale è sicuramente quella riguardante la nuova ripartizione delle spese, ove viene eliminato il riferimento alla Norma Uni 10200.
Il nuovo decreto propone un diverso criterio basato sull’attribuzione ai consumi volontaridi almeno il 50% delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda per il consumo domestico.
La restante quota parte (corrispondente quindi al massimo al 50% delle spese energetiche) sarà ripartita secondo un parametro che potrà essere (a titolo esemplificativo)
Viene demandato ad un’apposita guida Enea l’onere di suggerire il miglior criterio di ripartizione delle spese in funzione dei parametri che hanno una influenza sulla prestazione energetica, quali quelli climatici e l’anno di costruzione dell’edificio.
Ciò è particolarmente indicato qualora ci siano, tra le unità immobiliari costituenti il condominio, differenze di fabbisogno termico per metro quadro superiori al 50%, comprovate da apposita relazione asseverata.

Consumi
Secondo la nuova normativa, le informazioni sulla fatturazione dei consumi devono essere fornite al cliente finale almeno ogni due mesi, e devono basarsi sul consumo effettivo oppure sulle letture del contabilizzatore.
Responsabile della fatturazione dei consumi è l’amministratore condominiale o, in alternativa, altro soggetto individuato dagli utenti. A quest’ultimo è affidato il compito di garantire agli utenti, nel totale rispetto della sicurezza informatica, la possibilità di ricevere gratuitamente informazioni sui propri consumi energetici e sulle informazioni di fatturazione.

Contatori
Il nuovo decreto impone che tutti i contatori di fornitura, i sottocontatori e i sistemi di contabilizzazione installati dopo il 25 ottobre 2020 siano leggibili da remoto.
Ad ogni modo, a partire dal 1 gennaio 2027 tutti gli elementi utilizzati per la misurazione dell’energia all’interno del sistema di contabilizzazione devono essere dotati di dispositivi che ne consentono la telelettura.

Riqualificazione energetica
Infine, l’art. 13 del d. lgs. n. 73/2020, abrogando il comma sesto e sostituendo il comma settimo dell’art. 14 del D. Lgs. n. 102/2014, prevede che, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.
Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al Testo unico in materia di edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.
Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Giuseppe Nuzzo

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