Corte Costituzionale

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Riflessioni sulla nomina di Giuliano Amato a Presidente della Corte Costituzionale.

Il 29 gennaio 2022 Giuliano Amato è stato nominato, con una prassi discutibile, Presidente della Corte Costituzionale. La questione, soprattutto per l’autorevolezza dell’organo di garanzia costituzionale cui è affidato il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi, avrebbe dovuto attrarre l’interesse degli organi di informazione e suscitare commenti da parte di tutta la stampa nazionale. Nessuno ne ha parlato, tranne IL FATTO QUOTIDIANO che, con un articolo a firma di Corrado Giustiniani (Il Fatto del 4 febbraio 2022), ne ha rilevato quantomeno la stranezza.

Una delle preoccupazioni del nostro costituente è quella di garantire le libertà individuali tra i cittadini e lo Stato e il diritto di difendersi contro eventuali atti pubblici che violassero la loro sfera giuridica. Non solo. Anche la tutela delle istituzioni contro eventuali invasioni di campo. La Corte Costituzionale, infatti, è stata creata anche per garantire il perfetto equilibrio tra i vari organi istituzionali e impedire che essi travalicassero dalla propria sfera di competenza e invadessero lo spazio riservato agli altri organi.

Al riguardo è opportuno andare a leggersi le norme costituzionali che disciplinano composizione, modalità di elezione dei giudici costituzionali, competenze e funzioni che hanno influenza sulla portata e sugli effetti delle sue decisioni rispetto agli altri organi costituzionali dello Stato. La natura rigida della Costituzione rende impossibile, da parte di altri organi costituzionali (Parlamento, Governo e Magistratura), l’inosservanza delle sue decisioni.

Nella gerarchia delle fonti di diritto le norme si distinguono in costituzionali e ordinarie, per cui non è consentito alle leggi ordinarie dello Stato e delle Regioni, porsi in contrasto con le norme costituzionali. E, infatti, la Corte è definita GIUDICE DELLE LEGGI con conseguente potere di verificare la conformità delle leggi ordinarie alla Costituzione e di annullare quelle ritenute incostituzionali. E’ una funzione di garanzia che non può essere messa in dubbio da nessun altro organo costituzionale. Per completezza sottolineo che la Corte giudica anche sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, sulle accuse (di alto tradimento e attentato alla Costituzione) promosse contro il Presidente della Repubblica.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. I giudici sono nominati tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio e durano in carica nove anni, decorrenti dalla data del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell’ufficio di giudice. Esaminando la norma il Fatto quotidiano rileva: “Ma è un fatto che i presidenti della Corte costituzionale si susseguono a una velocità da cinema muto. Dall’inizio del 2000 fino ad oggi ne sono entrati e usciti dalla porta di Palazzo della Consulta in 24, compresi due facenti funzione. E ben 15 di loro sono rimasti in carica per meno di un anno”. Secondo l’autore dell’articolo le ragioni di questa volatilità sono due. La prima riguarda il prestigio che viene accordato al presidente, la seconda, di carattere economico. I giudici percepiscono un’indennità di 362 mila euro, portati a 432 mila per il presidente, somme che poi si trasformano, al termine dei nove anni, in liquidazione e pensione. Dunque, anche i supremi giudici non hanno nessuna remora a superare la legge che prevede la durata della carica in tre anni, utilizzando l’eccezione prevista dall’art. 135 che sancisce, in via eccezionale, che la carica non può travalicare i limiti di scadenza dell’ufficio di giudice (fermi in ogni caso i termini di scadenza dell’ufficio di giudice); limite che ha consentito di eleggere Giuliano Amato nonostante la scadenza prossima del suo mandato (18 settembre 2022).

A prescindere da ogni considerazione circa la misura eccessiva dell’indennità, superiore rispetto a quella percepita dai giudici delle giurisdizioni superiori degli altri Paesi occidentali, io ritengo che i giudici della Corte, essendo scelti tra coloro che, si suppone, già abbiano redditi molto elevati, dovrebbero svolgere il loro mandato gratuitamente non fosse altro che per il prestigio che si consegue con la loro nomina. Al massimo dovrebbe essere stabilito un rimborso forfettario delle spese che, però, non dovrebbe superare i 100 mila euro. A conferma voglio sottolineare che gli ex giudici costituzionali sono spesso invitati dai vari mezzi di comunicazione (giornali e talk show) a esprimere i loro pareri su questioni non solo giuridiche.

Raffaele Vairo

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