Ddl  Pillon sull’Affido e la Mediazione familiare novità, luci e ombre

Politica

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Contestazioni e proteste in molte piazze italiane

Pubblicato dall’Editore ADDA il saggio di Giacomo Marcario :”La mediazione familiare. La cultura del rispetto anche se l’amore non c’è . Dal conflitto distruttivo  alla relazione costruttiva”. La presentazione del saggio avrà luogo Mercoledì 21 Novembre 2018, alle ore 18.00,presso la Libreria Roma in piazza Aldo Moro, n. 13-Bari Alla stessa interverranno altre all’ Autore

-Dott. Antonio PERAGINE, giornalista, Direttore del Quotidiano Internazionale on line “Il Corriere Nazionale” e del “Corriere di Puglia e Lucania”

-Avv.to Silvia ADDANTE, Mediatrice Familiare A.I.Me.F – Associazione Italiana Mediatori  Familiari e Responsabile della Formazione del CISEM – Centro Studi di Alta Formazione e Ricerca, Bari

-Prof.ssa Milena SCARATI, Formatrice, Trainer in P.N.L. e Comunicazione efficace, Mediatrice linguistico – culturale, Esperta in didattica cognitiva; Docente Istituto Superiore “M. Perrone” di Castellaneta

-Prof.ssa Daniela POGGIOLINI, Presidente IKOS Ageform, Formatrice, Psicologa, Trainer in PNLt, bioEtica e Ipnosi, supervisore di EMDR, Esperta in Sessuologia, Direttore della Scuola Europea di Mediazione familiare, Costellatrice Sistemico/familiare evolutiva

-La lettura di alcuni brani del saggio e la scelta delle musiche  è affidata alla Prof.ssa Anna ANSELMI

Nel corso dell’evento si parlerà del ddl  Pillon, molto contestato in numerose piazze italiane e da oltre 100 sindaci, nonostante contenga alcune proposizioni di grande interesse. Il ddl  n. 735 è  stato presentato in data 1 agosto 2018 in Senato con l’oggetto “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” con l’obiettivo di superare le criticità relative al mantenimento del figlio minore, che ha il diritto di continuare a ricevere  le stesse attenzioni , coccole e affetto da parte di entrambi i genitori anche a seguito di separazione degli stessi. Nel caso in cui in un matrimonio ci si renda conto dell’impossibilità di continuare la convivenza o in caso di coppia di fatto che si separa, è necessario tenere conto del primario interesse del minore, in modo che il distacco non lo traumatizzi e non gli procuri psicostress, conseguenze che ci richiamano alla P.A.S. Già con la legge n. 54 del 2006, considerata epocale, si è avuta una prima riforma del diritto di famiglia prevedendo l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i coniugi (superando la forma dell’affidamento esclusivo che non garantiva le esigenze del minore) con l’intento di stimolare i genitori a partecipare più attivamente all’educazione ed alla  crescita della prole con un mantenimento diretto.

Il disegno di legge introduce altre significative modifiche, in particolare::
–l’art. 1 istituisce l’albo professionale nazionale dei mediatori familiari (provvedimento atteso da anni)  la cui figura viene regolamentata  e disciplinata ; vengono previsti i requisiti accademici e formativi necessari per l’esercizio della professione -l’art. 3 introduce nel nostro ordinamento giuridico la Mediazione familiare disciplina  e stabilisce  che la sua mission è quella di favorire la negoziazione degli accordi raggiunti dai coniugi (al di fuori delle sedi giudiziali), nel caso in cui i genitori di un minore vogliano separarsi o divorziare. Gli avvocati devono essere presenti alla stipula dell’eventuale accordo raggiunto e il procedimento può avere una durata non superiore a sei mesi, decorrenti dal primo incontro cui hanno partecipato entrambi i genitori. Per dare esecutività agli accordi raggiunti sarà necessaria l’omologazione da parte del giudice entro quindici giorni dalla richiesta.
–l’art. 5, a sua volta, introduce una nuova  figura nell’ambito degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie, il coordinatore genitoriale, quale soggetto terzo e imparziale dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale. Tale soggetto ha il compito di risolvere in via stragiudiziale le eventuali controversie insorgenti tra i coniugi e assisterli nell’attuazione del piano genitoriale, e solo previo consenso dei genitori, assume funzioni decisionali. Il Giudice ne dispone la nomina, su richiesta dei genitori, qualora lo ritenga necessario.
–L’art. 6 prevede che l’ordinanza del Giudice di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio da presentarsi entro venti giorni

–L’art. 8 riguarda le modifiche che si avrebbero in conseguenze al tentativo di conciliazione da esperirsi all’udienza di comparizione. In caso di esito positivo si avrebbe la cancellazione della causa dal ruolo e l’immediata estinzione del procedimento; se invece la conciliazione non riesce il Giudice informa i coniugi della possibilità di ricorrere all’istituto della Mediazione familiare.
–L’art. 9 fa rientrare nelle ipotesi di inadempienza o violazione dei provvedimenti del giudice, anche le ipotesi di “manipolazioni psichiche o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore” e le accuse false e infondate di abusi e violenze. Nei casi più gravi, dove non è sufficiente la mera modifica dei provvedimenti di affido, il Giudice può dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
–L’art.10 prevede che in caso di separazione consensuale dei coniugi questi debbano obbligatoriamente, a pena di nullità, indicare nel ricorso il piano genitoriale previamente concordato.
–L’art. 11 modifica l’attuale art. 337-ter del codice civile che concerne i provvedimenti riguardo ai figli. Tale articolo introduce il diritto del minore a trascorrere tempi paritari con entrambi i genitori, che sono responsabili del figlio in eguale misura, e allo stesso modo hanno diritto di pari opportunità. I suddetti termini dovranno essere “adeguati, paritetici ed equipollenti”, salvi i casi di impossibilità materiale. A seguito di espressa richiesta dei genitori, il Giudice, se non vi sono oggettivi elementi ostativi, garantisce il diritto del minore a frequentare entrambi i genitori in misura paritaria e la permanenza da ciascuno di essi“ non deve comunque essere inferiore a 12 giorni al mese compresi i pernottamenti”, salvo, ovviamente, se vi è pericolo per la salute psico-fisica della prole. Il Giudice stabilisce così l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori e prevede la fissazione del doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno di essi “ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute”. Il piano genitoriale deve stabilire anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori può provvedere al mantenimento diretto dei figli, sia per quanto attiene alle spese ordinarie che straordinarie”, in modo da poter contribuire alle esigenze del figlio proporzionalmente al proprio reddito considerando una serie di fattori attinenti al figlio e ai genitori. Il piano genitoriale predisposto dai coniugi verrà valutato dal Giudice in relazione al primario interesse del figlio, e anche in caso di mancato accordo verrà stabilito dallo stesso Giudice che applicherà in ogni caso il mantenimento diretto, determinando egli stesso i tempi e le modalità di frequentazione, oltre quelle relative all’istruzione, alla cura e all’educazione. Durante il tempo che i genitori trascorrono col figlio possono assumere autonomamente le decisioni quotidiane, mentre quelle di maggiore importanza relative all’educazione, istruzione o salute del minore devono essere prese di comune accordo.

-L’art 12 garantisce il diritto del minore alla bigenitorialità o cogenitorialità,  ovvero il principio secondo cui il genitore è responsabile nei confronti del figlio e non dell’altro genitore, anche nel caso di affido temporaneo del minore a uno solo dei genitori.

–Nei casi in cui la conflittualità genitoriale dovesse protrarsi, l’art. 13 prevede un nuovo tentativo di mediazione familiare per la risoluzione delle controversie, che se va a buon fine determina la sospensione del procedimento, se invece non riesce il Giudice propone alle parti la nomina di un coordinatore generale per assisterli moralmente nella risoluzione delle controversie intercorrenti tra gli stessi.

-L’art. 17 ricomprende tra le cause di grave pregiudizio al diritto del minore di mantenere un rapporto sano ed equilibrato con i genitori anche i comportamenti di rifiuto, alienazione o estraniazione nei confronti di uno dei genitori, così che il giudice possa adottare i provvedimenti opportuni.
Dall’esame di tale disegno di legge si evince come il punto focale della nuova normativa risieda nel garantire un maggiore potere decisionale ai genitori con maggiore responsabilità genitoriale, non limitandosi alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di mantenimento, ma provvedendo direttamente alle esigenze della prole. In questo modo ritengo che i crescenti episodi di contrasti genitoriali possano rimanere separati dal rapporto che qualsiasi genitore dovrebbe avere con il proprio figlio, senza che tali attriti possano in alcun modo coinvolgere il legame e l’affetto che il bambino ha coltivato nel tempo con i genitori.

Il ddl Pillon non è stato accolto con grandi consensi in 60 città ed in altrettante piazze il 10 novembre è stato celebrato il Family Day, organizzato da molte associazioni femministe  e tra queste il Di.Re, la rete antiviolenza al femminile, e la Cgil mentre su Change.org sono state raccolte oltre 100.000 firme per richiedere il ritiro del ddl in quanto “intriso di violenza”. Si contesta la eliminazione totale dell’assegno di mantenimento ma non si fa riferimento ai casi in cui il coniuge donna non abbia un reddito e una casa e si trovi , quindi, nella concreta impossibilità di provvedere, sia pure in affido condiviso, alle necessità della prole. Si stabiliscono due domicili presso i quali poter incontrare i propri figli creando una sorta di assurda confusione sui tempi e le modalità; la mediazione familiare viene resa obbligatoria quando il principio fondamentale su cui si poggia questa relazione d’aiuto è proprio la piena libertà del confliggenti a farvi ricorso se ne avvertono la necessità e l’utilità. Insomma un ddl che fa acqua da tutte le parti e che ha costretto il vice premier Di Maio e molti dell’establishment del Movimento 5 stelle ad affermare che lo stesso sarà profondamente modificato già nel corso dei lavori in sede di Commissione Giustizia del Senato.

Giacomo Marcario

Comitato di Redazione de “ Il Corriere Nazionale”

 

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