Decreto Sostegni. Rafforzare le agevolazioni fiscali, con il ruolo determinante dell’amministratore di condominio

Concluso l’esame in commissione Senato del decreto sostegni. Molti gli emendamenti che si occupano di condominio

Noi e il Condominio

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Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, nella seduta pomeridiana di giovedì 15 aprile, hanno concluso, in sede referente, l’esame preliminare del ddl di conversione del decreto-legge 41/2021 c.d. decreto sostegni.

Sono stati presentati 2.854 emendamenti e 79 ordini del giorno.

Numerosi sono gli interventi presentati che si occupano di agevolazioni fiscali e direttamente del ruolo dell’amministratore di condominio.

I diversi emendamenti presentati puntano rafforzare ed implementare le agevolazioni fiscali su parti comuni condominiali,

Richiesto un ampliamento dettagliato degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell’accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, alla realizzazione di opere e interventi come anche per il posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali.

Ruolo determinante, nella filiera dei “lavori 110%”, è assunto dall’amministratore di condominio a cui si chiede la possibilità di accedere direttamente “entro dieci giorni dalla domanda agli uffici dei Comuni” per “l’acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali”

Non poteva mancare la richiesta di estensione temporale del bonus fino dicembre 2023. Richiesta avanzata da quasi tutte le forze politiche.

Inoltre, avanzata anche la richiesta di modifica dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dove si chiede che la lettera a), del comma 9 venga modificato inserendo anche “ogni onere di spesa necessario e consequenziale all’attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori, l’onorario del revisore e dell’amministratore se previsto in base all’articolo 1129 comma 14 o deliberato in percentuale ad uopo dall’assemblea ed il costo dell’adeguamento dei massimali della polizza assicurativa professionale dell’amministratore relativamente ai lavori straordinari deliberati dall’assemblea ai sensi dell’articolo 1129 comma 4”.

FONTE: Redazione www.condominiocaffe.it 

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