Emergenza Coronavirus, cosa si può fare e cosa no a Pasqua e Pasquetta

Lombardia

Di

 

Il messaggio dovrebbe essere chiaro ormai da settimane: bisogna stare a casa, salvo casi di stretta necessità. Tuttavia, come dimostrano anche casi recenti, c’è ancora qualcuno che lo ignora.

In vista delle festività di Pasqua e Pasquetta, il corpo di Polizia locale “Insieme sul Serio” ha pensato di stilare un vademecum per rispondere alle domande più frequenti che i cittadini si possono fare. Lo riportiamo di seguito così come postato sulla pagina Facebook della lista civica di maggioranza del Comune di Pradalunga:

È consentito venire in valle dai comuni limitrofi per trascorrere Pasqua e Pasquetta?
Assolutamente no. Considerato che gli spostamenti da e per il comune sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nessuna di queste motivazioni sarà ritenuta valida in quelle festività.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 co.1 lett.

È consentito recarsi presso la seconda casa nelle zone di villeggiatura per trascorrere il ponte di Pasqua?
Assolutamente no, nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale (intesa l’abitazione nella quale si ha stabile residenza), comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, Ordinanza Ministro della Salute del 20.03.2020

Chi ha la residenza in un comune diverso ma domicilia presso la seconda casa sita nelle zone di villeggiatura può trascorrerci il ponte di Pasqua?
Le disposizioni prevedono il divieto di spostamento verso abitazioni diverse da quella principale (intesa l’abitazione nella quale si ha stabile residenza), comprese le seconde case. La norma è stata introdotta con Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 Si ritiene quindi che chi abbia un domicilio stabile ed ininterrotto presso la seconda casa a far data dal 20 marzo potrà ivi trascorrere il ponte di Pasqua, fermi restando tutti i divieti di uscita dall’abitazione, di attività motoria all’aperto, di spostamenti, di ospitare persone diverse dal proprio nucleo familiare etc. previsti dalle norme. In caso di controllo tale evenienza dovrà essere autocertificata e sarà oggetto di accertamento attraverso la rilevazione dei consumi idrici e di energia elettrica.

A chi possiede una casa con ampio giardino è consentito ospitare amici e/o parenti per trascorrere assieme la Pasqua o la Pasquetta?
Assolutamente no,prima di tutto perché non è consentito spostarsi dalle proprie abitazioni se non per stato di necessità (e questo non lo è!) e poi perché sono vietate tutte le manifestazioni, nonché gli eventi e/o le riunioni sia in luogo pubblico che privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico. Inoltre sono sempre vietati assembramenti di persone di qualsivoglia natura.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 comma 1 lett.g) DPCM 8 marzo 2020 così come prorogato con DPCM 1 aprile 2020,

È consentito uscire dalla propria abitazione nei giorni di Pasqua e Pasquetta?
Assolutamente no in quanto sono consentiti spostamenti individuali solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (approvvigionamento viveri) o motivi di salute che nelle giornate festive non possono sussistere, essendo tutte le attività economiche chiuse e le attività lavorative ferme. Resta consentito solo, ad una persona per nucleo familiare, di recarsi presso la farmacia di turno per acquisto medicinali urgenti che dovrà essere comprovato successivamente con produzione di scontrino.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19,

È consentito a Pasqua e Pasquetta recarsi presso un immobile diverso dall’abitazione principale per dare da mangiare agli animali?
Si è consentito ad una persona e una sola volta al giorno. La detenzione di animali dovrà essere dettagliatamente autocertificata e sarà oggetto di successivo controllo.

È consentito a Pasqua e Pasquetta uscire col proprio animale da affezione per le esigenza fisiologiche?
Si è consentito ma solamente in prossimità della propria abitazione

È consentito nei giorni di Pasqua e Pasquetta fare jogging, uscire in bicicletta o fare attività motoria all’aperto?
Assolutamente no in quanto è sempre vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, e Ordinanza regionale Lombardia.

È consentito a Pasqua e Pasquetta fare una passeggiata a piedi?
Soltanto nel caso sia connessa a ragioni di salute (comprovate da certificazione medica o in caso di infermità e patologie documentate che prescrivano attività motoria all’aperto) e comunque solo in prossimità della propria abitazione, evitando ogni possibile compresenza di altre persone.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19,

È consentito ai negozi di generi alimentari di restare aperti a Pasqua e Pasquetta?
Assolutamente no in quanto tutte le attività commerciali (compreso il settore alimentare), con eccezione delle farmacie di turno e delle edicole, sono chiuse la domenica ed i giorni festivi.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19,

È consentito a Pasqua e Pasquetta il commercio itinerante su aree pubbliche?
Assolutamente no in quanto sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati di qualsivoglia natura, sia su aree pubbliche che al coperto e non è consentita alcuna forma di commercio, sia in forma fissa che itinerante, con eccezione delle farmacie di turno e delle edicole.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19,

È consentita a Pasqua e Pasquetta la consegna a domicilio di pasti/prodotti della ristorazione?
Resta consentita, anche nei giorni festivi, la sola ristorazione (codice Ateco 56.10) con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. E’ evidente che saranno oggetto di controllo le modalità di confezionamento e trasporto degli alimenti, la documentazione fiscale, l’identità del corriere che dovrà essere il titolare o un dipendente registrato (e ciò dovrà essere autocertificato) e nessun altro. Si fa comunque raccomandazione di evitare le consegne nelle giornate di Pasqua e Pasquetta anticipandole ai giorni feriali.

È consentita a Pasqua e Pasquetta la consegna a domicilio di prodotti di gelateria/pasticceria?
I prodotti di gelateria e pasticceria possono essere consegnati a domicilio al pari dei prodotti di ristorazione in quanto quelle attività hanno anch’esse codice Ateco 56.10. Anche in questo caso saranno oggetto di controllo le modalità di confezionamento e trasporto, la documentazione fiscale, l’identità del corriere che dovrà essere il titolare o un dipendente registrato (e ciò dovrà essere autocertificato) e nessun altro. Si fa comunque raccomandazione di evitare le consegne nelle giornate di Pasqua e Pasquetta anticipandole ai giorni feriali.

Per la violazione – prosegue il vademecum – delle suddette disposizioni si applicherà una sanzione di 400 euro che, se commesse con utilizzo di veicolo, diventerà di 533 euro. Un concetto deve comunque restare fermo e imprescindibile: si deve restare a casa!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube