Emergenza Covid-19: gli ultimi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1.

Il provvedimento stabilisce: “Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento  della  diffusione del Covid-19”, norme per la progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza e per la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19  per  i  soggetti  incapaci  ricoverati  presso  strutture   sanitarie assistite.
Di fatto il Decreto disciplina la fase di “transizione” per arrivare alla scadenza del Dpcm del 3 dicembre, ovvero il periodo che va dal 7 al 15 gennaio.
Si riportano di seguito l’articolato del Decreto e i link ai provvedimenti più recenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale: dalla “Legge Ristori” alle ordinanze del Ministro Speranza del 24 dicembre (didattica a distanza) e del 2 gennaio (impianti sciistici).

Art. 1 Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19
1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
4. Nell’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2 Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale
1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, dopo il comma 16-ter, è aggiunto il seguente: “16-quater.  Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure dicui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni  che,  secondo  leprevisioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario  almeno  ditipo 2 e con un livello di rischio almeno  moderato,  ovvero  in  uno scenario almeno di  tipo  3  e  con  un  livello  di  rischio  almenomoderato, ove  nel  relativo  territorio  si  manifesti  un’incidenzasettimanale dei contagi superiore a 50 casi  ogni  100.000  abitanti, misure individuate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22 maggio 2020, n.  35, aggiuntive e  progressive  rispetto  a  quelle applicabili sull’intero territorio nazionale.”.
2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute con  propria  ordinanza,  secondo  le procedure di cui ai commi 16-bis e  16-ter,  applica  a  una  o  piu’ regioni nel cui territorio  si  manifesta  un’incidenza  dei  contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:
a) le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;
b) le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio e’ almeno moderato.

Art. 3  Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni  degli  articoli  1  e  2  e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 35. 

Art. 4 Progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza  
1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021  le  istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  flessibili nell’organizzazione dell’attivita’ didattica ai sensi degli  articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione  studentesca delle predette istituzioni  l’attivita’  didattica  in  presenza.  La restante parte dell’attivita’ didattica, e’ svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle  regioni  in  cui  si  applicano  le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020,  nonche’  su  tutto  il  territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9  gennaio  2021,  l’attivita’  didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma  si  svolge  a distanza per il 100 per cento  della  popolazione  studentesca  delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma.
2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3  dicembre 2020.  Per  lo  stesso  periodo  resta  fermo  altresi’,   per   ogni istituzione scolastica, incluse quelle di  cui  al  comma  1,  quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso  di  laboratori  o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l’effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilita’  e  con  bisogni educativi speciali.

Art. 5   Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19  per  i  soggetti  incapaci  ricoverati  presso  strutture   sanitarie assistite
1. Le persone  incapaci  ricoverate  presso  strutture  sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al  trattamento sanitario per le vaccinazioni  anti  Covid-19  del  piano  strategico nazionale di cui all’articolo 1, comma 457, della legge  30  dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o  amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all’articolo 4 della  legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto  previsto dall’articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e  della  volonta’ eventualmente gia’ espressa  dall’interessato  ai  sensi  del  citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all’articolo  1,  comma 418, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  ovvero  di  quella  che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
2. In caso di incapacita’ naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno mancano  o  non sono in alcun  modo  reperibili  per  almeno  48  ore,  il  direttore sanitario o, in  difetto,  il  responsabile  medico  della  residenza sanitaria assistita  (RSA),  o   dell’analoga   struttura   comunque denominata, in cui la persona incapace e’  ricoverata  ne  assume  la funzione  di  amministratore  di  sostegno,  al   solo   fine   della prestazione del consenso  di  cui  al  comma  1.  In  tali  casi  nel documento di cui al comma 3 si da’ atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo  stato  d’incapacita’  naturale dell’interessato. In difetto sia  del  direttore  sanitario  sia  del responsabile  medico  della  struttura,  le  attivita’  previste  dal presente  comma  sono  svolte  dal  direttore  sanitario  della   ASL territorialmente competente  sulla  struttura  stessa  o  da  un  suo delegato.
3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi  1  e  2,  sentiti, quando gia’ noti, il coniuge, la persona parte  di  unione  civile  o stabilmente convivente o, in difetto, il parente piu’ prossimo  entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale e’ idoneo  ad assicurare la migliore tutela della salute della persona  ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell’articolo  3,  commi  3  e  4, della  legge  22  dicembre   2017,   n.   219,   il   consenso   alla somministrazione  del  trattamento  vaccinale  anti  Covid-19  e  dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al  dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell’interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle  persone di cui al primo periodo dello stesso comma  3,  e’  immediatamente  e definitivamente efficace. Il consenso non  puo’  essere  espresso  in difformità dalla volontà dell’interessato, espressa ai sensi  degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto,  da  quella delle  persone  di  cui  al  primo  periodo  dello  stesso  comma  3. Nondimeno, in caso di  rifiuto  di  queste  ultime,  il  direttore sanitario,  o  il  responsabile  medico  della   struttura   in   cui l’interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della  ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al  giudice  tutelare ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge 22  dicembre  2017,  n.219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4,  per difetto di disposizioni di volonta’  dell’interessato,  anticipate  o attuali, e per irreperibilita’ o indisponibilita’ dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso  al  trattamento  vaccinale sottoscritto dall’amministratore di  sostegno  di  cui  al  comma  2, unitamente  alla  documentazione  comprovante  la   sussistenza   dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, e’  comunicato  immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l’interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.
6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando  dai  documenti  ricevuti  non  emerge  la   sussistenza   dei presupposti di cui  al  comma  3,  convalida  con  decreto  motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma  5, ovvero ne denega la convalida.
7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6,  il  decreto  di  cui  al  comma  6  e’  comunicato all’interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso  la  struttura  dove  la persona e’ ricoverata. Il decorso del  termine  di  cui  al  presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e’ privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.
9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che  sia  stata effettuata la comunicazione ivi prevista,  il  consenso  espresso  ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e  acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino  o  del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo  delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione  civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino  al  terzo  grado  possono ricorrere al giudice tutelare, ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  5 della  legge  22  dicembre  2017,  n.  219,  affinche’  disponga   la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 5 gennaio 2021

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