Emergenza epidemiologica dal COVID – 19 “Io resto a casa”

Friuli Venezia Giulia

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TRIESTE – “IO RESTO A CASA”. È questo il messaggio che il nuovo decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata di ieri per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 intende affermare e passare alla cittadinanza.

la situazione emergenziale richiede il massimo e corale impegno delle istituzioni che, specie sul fronte sanitario, stanno affrontando con determinazione e profonda dedizione.

Ogni impegno, ogni misura che può essere assicurata dalle istituzioni pubbliche e, specialmente dalla Sanità pubblica viene però vanificato ove non accompagnato da comportamenti responsabili dei cittadini tutti. Ciascuno di noi può dare il suo fondamentale contributo per il ritorno alla normalità nei tempi più brevi.

In questo senso si invita la cittadinanza ad evitare inutili spostamenti e a creare assembramenti che facilitano la trasmissione del virus.

Ecco perché il provvedimento, nell’ottica di contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e di limitare le occasioni di contagio, vieta su tutto il territorio nazionale, espressamente ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico ed estende a tutta Italia, tra l’altro, le restrizioni agli spostamenti delle persone previste dall’art. 1 del DPCM dello scorso 8 marzo.

Gli spostamenti delle persone fisiche sono infatti consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e per motivi di salute.

Al fine di far rispettare la prescrizione sono attivi controlli sulle vie di comunicazione stradali, in ambito ferroviario e aeroportuale

Coloro che abbiano la necessità di spostarsi dovranno dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono detta possibilità e potranno farlo producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello che si allega.

Tale dichiarazione potrà essere resa all’operatore delle Forze di Polizia anche compilando al momento e sul posto l’apposito modulo in dotazione a queste ultime. È comunque consigliato preparare per tempo tali dichiarazioni, agevolando così il lavoro delle Forze di polizia.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal provvedimento è punita con la sanzione prevista dall’art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Un particolare appello è rivolto ai cittadini più giovani e ai ragazzi.

Evitate di stare in strada in gruppi, evitate di creare assembramenti e di parteciparvi: il virus non fa distinzioni di età e, soprattutto, fa di voi un veicolo per infettare i vostri cari e i vostri amici, mettendo a rischio le persone che sono in condizione di maggiore vulnerabilità. 

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. n) del DPCM del 9 marzo 2020 sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le  condizioni  per  garantire  la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro Ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, come modificato dall’art. 15 del decreto legge 9 marzo 2020, n.14, è prevista la sanzione della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione dei predetti  obblighi.

Si ritiene che i servizi di delivery possano essere assicurati anche dopo le ore 18.00. Lo  sport  e  le  attività motorie svolti           all’aperto    sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire  il rispetto della distanza interpersonale di  un metro.

L’applicazione delle molteplici prescrizioni previste dal decreto sarà finalizzata al rispetto della sua ratio fondante: evitare il pericolo di propagazione del virus mediante condizioni facilitanti la trasmissione dell’agente infettivo.

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