Falcidiabilità dei crediti tributari, liquidatorio da sovraindebitamento

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Falcidiabilità dei crediti tributari con grado di privilegio, nel concordato preventivo, liquidatorio e nelle procedure da sovraindebitamento (L. 3/2012)

Avv. Luigi Benigno

In merito alla falcidia dei crediti privilegiati contenuti nelle cartelle esattoriali in carico ad Agenzia delle Entrate Riscossione, occorre fare riferimento all’art. 12 del decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169 che reca modifiche al Titolo III, Capo I, della legge fallimentare. In particolare il comma 1 ha modificato l’articolo 160 del r.d. 1942/267 (legge fallimentare).

In particolare il comma 1 ha modificato l’articolo 160 del r.d. 1942/267 (legge fallimentare).

La normativa precedentemente in vigore non consentiva, in sede di concordato preventivo, ed a differenza di quanto poteva invece accadere nell’ambito di un concordato fallimentare, di offrire un pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, neppure con riferimento a quella parte del loro credito destinata a rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo al presumibile valore di realizzo dei beni sui quali il privilegio insiste.

Si è quindi voluto, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità di disciplina rispetto al concordato fallimentare, prevedere che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade.

Massime relative all’art. 160 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 1521/2013

L’avvenuta espunzione dal testo dell’art. 160 legge fall., come riformulato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile “ratione temporis”, dell’inciso, presente nel vigore del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che prevedeva la possibilità per l’imprenditore di proporre il concordato preventivo “fino a che il suo fallimento non è dichiarato”, ha determinato il superamento del principio di prevenzione che correlava le due procedure, posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell’impresa, senza peraltro che lo stesso, alla stregua dei principi generali vigenti in materia, possa oggi desumersi in via interpretativa. Ne deriva che, non ricorrendo un’ipotesi di pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all’esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti.

(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013)

Essendo le procedure di sovraindebitamento procedure concorsuali anche ad esse è applicabile, per analogia con l’art. 160 predetto, la falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli tributari (da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale n. 249/2019 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 12 della legge 3/2012 nella parte in cui riserva al trattamento dell’iva la sola dilazionabilità). Ragion per cui le procedure di sovraindebitamento ben possono prevedere la falcidia dei crediti privilegiati che, altrimenti, non troverebbero alcuna soddisfazione in una alternativa liquidatoria.

Quindi, ancora una volta, la possibilità di proporre la falcidia dei crediti privilegiati, compresi quelli tributari, deve essere confrontata con l’alternativa liquidatoria in ragione della realizzabilità o meno di una maggiore o minore soddisfazione di tutti i crediti privilegiati.

Nella predisposizione della proposta deve trovare sede la corretta argomentazione in merito alla falcidia dei crediti privilegiati che dovrà necessariamente riscontrare il vaglio del Gestore della crisi prima e del Giudice dopo.

Ancora una volta la scarna formulazione della legge 3/2012 consente di applicare per analogia le clausole contenute nella legge fallimentare e che, in caso contrario, vertendosi comunque in analoghe procedure concorsuali, creerebbe una disparità di trattamento tra soggetti fallibili ed ammissibili alle procedure di sovraindebitamento.

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