Gli abusi edilizi, segnalati dal vicino di casa, vanno sanzionati dal Comune

Il confinante può pretendere l’applicazione delle sanzioni contro il responsabile dell’abuso

Noi e il Condominio

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Il fatto. Il Comune, dopo aver accertato un abuso edilizio, ordinava al privato responsabile di demolire l’opera abusiva. A fronte dell’inerzia del privato, però, gli ufficio comunali non si attivavano per dare esecuzione alla propria ordinanza, secondo quanto prevede l’articolo 31 del DPR 380/2001.

A questo punto interveniva il vicino di casa del responsabile dell’abuso, il quale diffidava il Comune ad adottare tutti i provvedimenti di sua competenza.

Ciò nonostante, il Comune rimaneva fermo. La questione, dunque, finiva davanti al giudice amministrativo.

La normativa. L’articolo 31 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) prevede dei precisi oneri a carico dell’ente locale in caso di abusi edilizi.

La norma stabilisce che il dirigente dell’ufficio tecnico comunale, accertato abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione.

Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune“.

Ancora, il quinto comma dell’articolo 31 stabilisce che “l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico“.

Interesse ad agire. Il Comune si è difeso in giudizio sostenendo che il proprietario confinante non aveva un interesse concreto ad agire in giudizio. L’Ente si era già attivato con l’ordinanza di demolizione. La gestione dell’attività repressiva e sanzionatoria dell’ente comunale rientrava nella sfera di competenza esclusiva del Comune, nei confronti della quale il vicino non poteva vantare alcuna aspettativa

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3120 del 18 maggio 2020 ha invece dato ragione al privato.

Obbligo di provvedere. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che “l’obbligo di provvedere sulle istanze dei privati sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento espresso ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione“.

Con specifico riferimento alla materia edilizia, il giudice amministrativo ha chiarito che il confinante con l’immobile abusivo vanta un interesse sostanziale – che gli deriva proprio dalla vicinanza – all’esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori. Tanto che egli ha un interesse giuridicamente tutelato affinché la Pubblica Amministrazione concluda i procedimenti sanzionatori entro il termine previsto dalla legge.

Nel caso di specie, dunque, il Comune – dopo aver acquisito gratuitamente l’immobile abusivo nel proprio patrimonio in base al citato articolo 31 del Testo Unico Edilizia, deve procedere alla demolizione dello stesso in base al quinto comma dello stesso articolo.

Ciò che è mancato è proprio l’attivazione del Comune nel procedere alla demolizione, per dare piena attuazione alla propria ordinanza secondo le disposizioni di legge.

Articolo di avv. Giuseppe Nuzzo (Fonte: www.condominiocaffe.it)

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