Il “caso Bibbiano”, quando un figlio può essere tolto alla propria famiglia?

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Da mesi ormai il caso Bibbiano ci fa riflettere su un dramma esistenziale, figli prelevati e portati via dalla famiglia naturale. Bibbiano è diventato un caso, ma dietro il “caso” ci sono esseri umani, bambini, genitori, nonni…che soffrono, che si sono ammalati a causa del distacco. Famigliari che hanno visto tutto il loro mondo frantumarsi senza comprendere il motivo per cui è stato tolto loro il bene più prezioso. Ma quando la legge può allontanare un figlio dalla famiglia di origine?

Voglio partire da una definizione che David G. Gil tenta di dare alla sindrome del bambino maltrattato “Abuso del minore è ogni atto, o inazione, da parte d’individui, istituzioni, o della società complessiva, e le condizioni che ne conseguono, in quanto deprivano i bambini di uguali diritti sociali, economici e politici, e/o interferiscono con il loro sviluppo ottimale”.

Strappare un bambino alla propria madre, o alla famiglia in generale, è un atto crudele. A volte, si presentano situazioni in cui questo atto è necessario per tutelare il benessere del piccolo, ossia nei casi in cui il contesto famigliare non è adeguato, e pone il minore a rischio di abusi di vario genere, o è compromessa la sua salute psico-fisica, la sua educazione. In tali circostanze interviene l’assistente sociale che segnala le condizioni di vita del bambino al giudice, il quale poi stabilisce una nuova dimora per il piccolo.

Quando per legge un bambino dev’essere tolto alla famiglia? Innanzitutto lo stato economico precario, in altre parole, la povertà non è sufficiente per strappare un figlio alla famiglia di origine, la legge parla chiaro a riguardo: “le condizioni di indigenza dei genitori o di chi esercita la patria potestà non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia”. Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”. In quali casi allora la legge prevede l’allontanamento del minore? Quando con estrema professionalità si valuta l’esistenza di una situazione di incuria tale che può esporre il minore a rischio di violenza fisica, sessuale, psichica, di nutrizione inadeguata, in caso di genitori dipendenti da alcol, droga, o implicati nel giro della prostituzione anche indirettamente. In tali situazioni la già citata legge prevede che il minore “temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”. In assenza di familiari, il minore viene affidato a una casa famiglia o a un istituto pubblico o privato vicino alla sua famiglia. Ovviamente con la stessa premura con la quale si segnalano per il minore situazioni di degrado e pericolo in famiglia, si auspicano ispezioni altrettanto premurose su questi enti che accolgono bambini e adolescenti in condizioni di estremo disagio e dolore per essere stati strappati ai loro affetti, e controlli e test periodici per tutti gli operatori.

F.Moretti

 

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