Il condizionatore può restare sulla facciata del condominio se ci sono già altri impianti

Noi e il Condominio

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Non va spostato il motore esterno del condizionatore dalla facciata condominiale se le linee estetiche del fabbricato risultano già alterate dalla presenza di altri condizionatori in precedenza installati da altri condomini.

Questo il principio di diritto che si ricava dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 15738 del 4 agosto 2016.

È vero che anche un lieve turbamento del decoro architettonico può far scattare la rimozione dell’impianto dalla facciata condominiale. Ma nel caso di specie, il climatizzatore in questione non era l’unico corpo estraneo, e il decorso architettonico risultava già mutato dalla presenza di altri visibili motori di condizionatori installati da altri condomini.

Niente da fare dunque per il condomino che aveva citato in giudizio il proprietario e il conduttore dell’immobile vicino, adibito a negozio, per ottenere la rimozione del condizionatore installato nella cavità del prospetto sud ovest dell’edificio.

Secondo l’attore, il condizionatore, oltre ad essere rumoroso oltre la normale tollerabilità, pregiudicava il decoro architettonico e le linee estetiche dell’edificio, provocandone un deprezzamento economico.

Per il Tribunale, però, il condizionatore può rimanere dov’è. Decisiva la consulenza tecnica d’ufficio, da cui è emerso che “nell’economia compositiva generale del fabbricato la presenza dell’unità estranea nella cavità del prospetto sud ovest non produce turbamento dell’insieme delle linee architettoniche generali”. Esclusa la rumorosità dell’impianto, si evidenzia che “le linee estetiche del fabbricato risultano già alterate da pregresse e consentite superfetazioni impiantistiche di vario genere, realizzate da altri condomini”, per cui, pur essendo individuato un live turbamento della regolarità dell’aspetto architettonico, esso “unito alla preesistente installazione di altri condizionatori, non è tale da comportare un deprezzamento dell’intero edificio”.

Il punto evidenziato dal consulente tecnico è, secondo il Tribunale, assolutamente centrale per la soluzione della controversia.

Osserva il giudice romano che “laddove non vi fossero stati altri condizionatori installati sulla facciata, un turbamento pur lieve del profilo architettonico del fabbricato avrebbe più che giustificato la pronuncia di rimozione in ragione dell’inserimento, sulla facciata, di un corpo totalmente avulso ed estraneo come indubbiamente è un motore esterno; laddove invece il fabbricato sia già stato interessato da altre visibili apposizioni di motori di condizionamento, la presenza di un elemento in più – collocato in modo da ridurre l’ampiezza del volume visibile, come nella specie – non comporta una alterazione rilevante in quanto è corpo analogo ad altri già installati e presenti”.

avv. Giuseppe Nuzzo

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