Il condomino obeso ha diritto all’ascensore

Noi e il Condominio

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Il condomino obeso può installare a sue spese l’ascensore nel vano scala dell’edificio anche senza autorizzazione dell’assemblea. Infatti, la condizione di obesità che si riflette nella sfera del movimento è assimilato ad una disabilità, perché non ci si può aspettare che salga a piedi fino all’ultimo piano senza rischi per la salute. In tali situazioni, l’assenza di un ascensore comporta una barriera architettonica che limita la facoltà di godimento della proprietà del disabile e, prima ancora, la sua possibilità di movimento e di vita, tale da risultare ripugnante all’attuale coscienza sociale.

Così ha deciso il Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 22022 del 2018, ha accolto il ricorso promosso una signora, invalida civile ultrasessantacinquenne, affetta da obesità e artrosi, che aveva difficoltà a raggiungere il suo appartamento situato all’ultimo piano di un palazzo condominiale privo di ascensore. Una situazione inaccettabile per il tribunale. Il Condominio si era opposto all’installazione dell’ascensore sostenendo, tra l’altro, che la condomina in questione non fosse da considerare una persona disabile e, dunque, non aveva diritto a realizzare quanto richiesto. In pratica, secondo il Condominio la condizione di obesità dalla condominio non configurerebbe mai una “disabilità” richiesta dalla disciplina sul superamento delle barriere architettoniche.

In realtà – spiega il giudice – «per disabilità si intende la presenza di una menomazione fisica o psichica che indica lo svantaggio personale che la persona affetta da tale menomazione vive, non solo nel contesto lavorativo. L’handicap è la conseguenza della disabilità: con il termine handicap si vuole indicare, infatti, lo svantaggio sociale vissuto dalla persona a causa della menomazione di cui è affetta».

Nel caso di specie la disabilità di cui è affetta la condomina è legata alla sua obesità, che si riflette senz’altro nella sfera del movimento. «Non occorre una consulenza medica – sottolinea il Tribunale – per comprendere che da una persona in tali condizioni non ci si può aspettare che salga a piedi fino all’ultimo piano dell’edificio senza rischi per la sua salute e integrità fisica».

Per il giudice, il fatto che la realizzazione dell’impianto sia indispensabile è fuori discussione, perché «La sua assenza comporta una barriera architettonica che incide in modo così rilevante sulle facoltà di godimento della proprietà degli attori e prima ancora in una tale limitazione delle loro possibilità di movimento e di vita da risultare ripugnante all’attuale coscienza sociale». Non appare possibile neppure comparare, con l’esigenza di installare l’ascensore, un ipotetico disagio nella fruizione delle parti comuni (peraltro neppure specificato) che i condomini subirebbero per effetto dell’installazione. Va dunque affermato il diritto della condomina disabile a costruire a proprie spese l’ascensore nel vano scala, in conformità alle indicazione fornite dal consulente nominato dal giudice.

(Fonte: www.condominioweb.com)

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