Il ddl concorrenza è legge. Possibili effetti per gli amministratori di condominio

Noi e il Condominio

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Dopo un iter durato circa due anni e mezzo, ieri il Senato ha approvato in via definitiva il testo della prima legge “annuale” per il mercato e la concorrenza.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vediamo rapidamente quali sono le principali novità per i professionisti autonomi.

Comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti. Il comma 151 interviene sull’articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti. La disposizione impone che la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti circa il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, sia resa per iscritto o in forma digitale. Per l’amministratore di condominio, si tratta di un obbligo già previsto dall’art. 1129 c.c., che impone al professionista di determinare il proprio compenso al momento della nomina.

L’obbligo della dichiarazione dei titoli professionali. Il comma 153, inserito durante l’esame al Senato, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni. Fino ad oggi, tale la comunicazione costituiva una facoltà per il professionista e non un obbligo.

L’Assicurazione per la responsabilità civile professionale. Sappiamo che l’art. 3, comma 5, let. e) del D.L. 138 del 13 agosto 2011 (convertito con modificazioni dalla legge 148 del 14 settembre 2011) pone a carico di chi esercita una libera professione, l’obbligo di stipulare, a tutela del cliente, una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale. Nell’interno di questa normativa, la legge sulla concorrenza prevede di inserire nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale, la clausola relativa al periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni successivi ma riferite a fatti verificatisi nel periodo di operatività della copertura. Per meglio dire, le polizze dovranno garantire richieste di risarcimento danni presentate nei dieci anni successivi alla scadenza del contratto. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative proporranno la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio. La novità troverà applicazione anche alle polizze già stipulate e in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.

In ambito condominiale, il testo di legge approvato potrebbe avere effetti anche per gli amministratori di condominio. In particolare, in merito alla discussa possibilità di introdurre un registro (o albo) obbligatorio degli amministratori condominiali, il Senato ha già accolto l’Ordine del giorno (n. G/2853/36/5) che impegna il Governo a valutare la possibilità di emanare, in tempi brevi, un apposito Decreto Ministeriale, demandando al Ministero della Giustizia l’attuazione di un regolamento. L’idea è quella di introdurre l’obbligo per tutti coloro che svolgono l’attività di amministratore immobiliare e/o condominiale, anche se solo del condominio in cui sono residenti, ad iscriversi, ai meri fini pubblicistici e a loro spese, in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui tali ordine del giorno dovesse andare in porto, potrebbero verificarsi collegamenti tra le nuove norme sulla concorrenza e l’applicazione delle generali norme per i professionisti (tra cui gli amministratori).

Giuseppe Nuzzo

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