Il geometra non può progettare opere antisismiche in cemento armato

Condominio, si tratta di opere che esula dalle competenze del geometra fissate da norme imperative

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Nuzzo (da condominioweb.com)

Il fatto. Un geometra agiva in giudizio per il pagamento del proprio onorario per la progettazione di un intervento statico e funzionale di un edificio in condominio, danneggiato da un evento sismico.

In sede di appello, la corte accoglieva le difese del condominio e riteneva la richiesta del geometra affetta da nullità per contrarietà alle norme imperative. Il contratto d’opera, infatti, esorbitava dalle competenze del professionista ai sensi del R.D. n. 274/1929 e della L. n. 1086/1971, che non consentono ai geometri la progettazione e la direzione di costruzioni civili che comprendono l’uso del cemento armato. In particolare, nel condominio il geometra aveva progettato e dirigeva la posa di cemento armato nella cordonatura perimetrale dei solai.

Il geometra ricorreva in Cassazione, sostenendo che l’art. 16, lett. m), del R.D. n. 274/1929 gli consentiva il progetto, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni, come quella esaminata, nella quale non era presente il cemento armato se non nella cordonatura perimetrale dei solai.

La Corte di Cassazione, sentenza n. 29227 del 12 novembre 2019, ha confermato la sentenza della Corte d’appello, rigettando definitivamente la domanda del professionista.

Le competenze dei geometri. Gli Ermellini richiamano anzitutto l’art. 17 della L. n. 64/1974, il quale prevede che, nelle costruzioni in zone sismiche, chi intenda procedere a costruzioni, riparazioni e soprelevazioni è tenuto a darne preavviso alle competenti autorità e deve unire alla stessa un progetto firmato da un ingegnere, da un architetto, da un geometra o da un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché del direttore dei lavori, salve le eccezioni previste dall’art. 16 , lettera m), del R.d. n. 274/1929

Ora, secondo il Collegio, l’interpretazione estensiva del citato art. 16 – sostenuta dal geometra – non trova conferma né nella disposizione originaria del R.D. n. 274/1929 e neppure nei successivi interventi legislativi.

Interesse pubblico. Si legge nella sentenza che: “il complesso quadro regolamentare frutto del coordinamento delle sin qui descritte disposizioni normative delinei un sistema coerente la cui consolidata deve essere qui ribadita”.

Norme eccezionali. In particolare, “la disposizione secondo la quale i geometri non siano abilitati a redigere “progetti di massima ove riguardanti, fuori dalle ipotesi eccezionalmente consentite dalla lett. l), del RD 274/1929, costruzioni richiedenti l’impiego di strutture in cemento armato (…), risponde ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell’assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, e cioè la natura  di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai geometri anche nei casi di impiego dei cemento armato”.

Ne consegue l’inammissibilità di un’interpretazione estensiva dell’art. 16 lett. m), che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica.

Zone sismiche. Sempre con riguardo a tale norme, la Corte ritiene che il criterio per accertare se una costruzione civile sa da considerare “modesta” consiste “nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le attività occorrenti per superarle”, precisando che “assume significativa rilevanza, secondo il criterio tecnico qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalità ostruttive, la circostanza che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge n. 64/1974 al quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri (Cass. n. 8543/2009)”.

Ciò comporta che “neppure l’eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitato può sanare la nullità per violazione di norme imperative, dal contratto d’opera professionale di progettazione sottoscritto da un geometra al di fuori dei casi di sua competenza (Cass. n. 19292/2009)

La soluzione del caso. Nel caso di specie, è stata accertata l’inidoneità tecnica del geometra ricorrente a compiere le opere all’interno del condominio. Infatti, l’assunto difensivo che la posa del cemento armato fosse limitato alle cordonature perimetrali dei solai e che le iniezioni di cemento liquido servissero solo a ricostruire la malta tra i conci mancanti di legante, non è stato ritenuto idoneo ad escludere l’incidenza del cemento sulla struttura portante del condominio, per cui le verifiche e statiche dovevano essere effettuate soltanto da un tecnico abilitato.

Il principio. L’art. 2 della L. n. 19086/1971 riserva la progettazione di opere in cemento armato e la relazione direzione dei lavori redatti da un ingegnere, da un architetto o da un geometra o da un perito industriale nei limiti delle rispettive competenze. Va dunque rigettata la domanda del geometra diretta ad ottenere il pagamento del suo onorario per la progettazione di un intervento statico e funzionale di un condominio, che era stato danneggiato da un evento sismico.

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