Il Papa toglie il segreto sugli abusi ai minori alzata a 18 anni l’eta’ delle vittime della pedopornografia

Femminicidi & Violenza

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Via il “segreto pontificio” sui casi di abusi sessuali commessi da chierici sui minori. Lo ha deciso il papa con un’Istruzione “Sulla riservatezza delle cause”, secondo la quale “non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti” in materia di abusi su minori. Inoltre, il papa ha stabilito che il reato di pedopornografia sussiste fino a quando i soggetti ripresi nelle immagini hanno l’eta’ di 18 anni, e non solo 14 com’era finora. Ed e’ abolita la norma secondo cui il ruolo di avvocato e procuratore doveva essere adempiuto da un sacerdote. Ora potra’ essere un laico. In Argentina si uccide un sacerdote accusato di abusi su minori.

Papa Francesco, nell’Udienza concessa a Monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, ha stabilito di emanare l’Istruzione “Sulla riservatezza delle cause”, allegata al Rescriptum. Il Santo Padre ha disposto che esso abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore immediatamente, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis. Secondo le nuove norme, non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui all’articolo 1 del Motu proprio “Vos estis lux mundi”, del 7 maggio 2019, ovvero i delitti consistenti nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; nella produzione, nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche.

Inoltre, non saranno coperte dal segreto le condotte poste in essere dai soggetti di cui all’articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui sopra. L’esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti, e le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza al fine di tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte. Il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili. A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa

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