Il problema giustizia, la dignità delle persone e il compito della politica

Fisco, Giustizia & Previdenza

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Esiste in Italia un problema che riguarda la dignità dei cittadini da tutelare in ogni situazione.

Antonio Bassolino assolto con formula piena in 19 processi. Mario Oliverio, Stefano Graziano, Lorenzo Diana, Nunzia De Girolamo, assolti con la formula “il fatto non sussiste”. Tutti stritolati dalla magistratura inquirente e sottoposti alla gogna mediatica per anni. Tutti dichiarati innocenti dalla magistratura giudicante, cioè dai giudici che li hanno giudicati sulla base delle accuse formulate da pubblici ministeri scarsamente dotati della cultura della giurisdizione. Certo non si può affermare tout court che la giustizia italiana non funziona. Anzi! I personaggi stritolati dalle Procure sono stati poi assolti e riabilitati dalla stessa giustizia attraverso le sentenze emesse dai giudici. Solo che, a causa delle lungaggini giudiziarie, ne sono usciti, se non completamente distrutti, almeno gravemente azzoppati. Le loro carriere politiche, comunque, sono state fermate dall’assalto dei pubblici ministeri e dalla stampa che, dimentica del principio della presunzione di innocenza, ha sposato, nella maggior parte dei casi, la tesi della colpevolezza. Ma andiamo con ordine.

Ai sensi di cui all’art. 107, comma III, della Costituzione, i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni. I soggetti del processo sono: il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, la persona nei cui confronti si procede che assume la veste di indagato o di imputato nei diversi momenti delliter processuale. Esistono altri soggetti, quali la persona offesa dal reato e il danneggiato dei quali in questa sede non ci occupiamo. Il giudice è il soggetto deputato all’emissione di una sentenza o di condanna o di proscioglimento, confermando o rigettando le richieste dell’accusa. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria hanno il dovere di svolgere, secondo le rispettive competenze, le necessarie indagini che si concluderanno o con la richiesta di sottoporre a processo la persona indagata (rinvio a giudizio) o di archiviazione. Dunque, il giudice è il soggetto al quale è affidato il compito di decidere (funzione giudicante), al p.m. (pubblico ministero) è attribuita la funzione inquirente. Entrambi i soggetti sono magistrati appartenenti all’ordine giudiziario ma con funzioni diverse. Qui ricordo che da tempo si discute sulla distinzione delle funzioni con la conclusione, secondo una parte della dottrina, della necessità che si giunga alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Entrambi sono, comunque, magistrati appartenenti all’ordine giudiziario e, quindi, soggetti sui quali incombe il dovere della giurisdizione, cioè il dovere della ricerca della verità. Ma, a vedere alcuni risultati eclatanti, sembra che i p.m., non tutti per fortuna, non sempre ricercano la verità, ma solo prove a sostegno di un teorema per il quale l’indagato non potrebbe essere innocente.

Orbene, la fase delle indagini preliminari è fondamentale per il buon esito dell’intero processo penale ed è volta all’acquisizione e alla verifica della notizia di reato. Si tratta di una fase molto delicata, da condurre con scrupolo e grande professionalità da parte del p.m., il quale non deve preoccuparsi di dimostrare un suo teorema precostituito a svantaggio dell’indagato, ma di giungere all’accertamento della verità. Tanto è vero che il p.m., a norma dell’art. 358 c.p.p. (codice di procedura penale) ha l’obbligo di compiere ogni attività necessaria per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale nonché ogni accertamento su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Si tratta, insomma, di una fase volta all’acquisizione e alla verifica della notizia di reato affinché si possa ripristinare il diritto violato.

A ben vedere, le considerazioni che precedono rispondono a esigenze di tutela di interessi che vanno ben al di là del contingente, interessi che nascono dall’esigenza di un ordinato vivere civile garantito dall’ordinamento giuridico, che tende ad imporsi al di là di ogni interesse particolare. La Costituzione si preoccupa diffusamente di tutelare le libertà civili con norme che, nel tempo, hanno assunto un’importanza e una valenza fondata sull’esigenza di contemperare il diritto dello Stato di punire gli autori di reati con il diritto delle persone alla libertà personale, sancendo, ad esempio, il principio che l’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva (art. 27, II, Cost.).  Ma nella realtà succede che la stampa e, in genere, i mass-media si impadroniscono della notizia ed esprimono opinioni che assumono il significato di una sentenza definitiva di condanna. Soprattutto quando le persone coinvolte nelle indagini penali sono personaggi pubblici. Contravvenendo a un’etica che dovrebbe considerarsi universale per la quale le persone dovrebbero essere tutelate in ogni circostanza. Perché le persone non sono isolate, ma vivono in famiglia, nella collettività, hanno rapporti professionali, tutte situazioni che vengono inesorabilmente compromesse da certa magistratura e, soprattutto, da certa stampa. Per rimediare ognuno deve svolgere il proprio compito, di magistrato, di giornalista, di politico, con grande senso di responsabilità.

Non è una questione che può essere relegata all’aspetto tecnico, ma una questione culturale che va coltivata da tutti noi.

Alla politica il compito di proporre una riforma della giustizia che rimedi, almeno in parte, a questi inconvenienti.

Raffaele Vairo

 

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