Il vicino stalker non può essere allontanato da casa

Stalking, bullismo & Cyberbullismo

Di

Rubrica Stalking e Violenza

di Antonio Russo.

Non si può condannare il vicino stalker ad allontanarsi dai luoghi frequentati dalla vittima ex art. 282-bis c.p.p. se nei fatti ciò corrisponde a un divieto di dimora

Infatti non si può sorvolare il fatto che se la vittima e l’imputato abitano nello stesso palazzo, nello stesso condominio, per cui il giudice nell’applicazione della misura deve contemperare l’esigenza di tutela della persona offesa con adeguato sacrificio delle libertà dell’imputato, in modo da non “trasmodare in una limitazione di un diritto fondamentale quale quello collegato all’uso della propria abitazione”.

Ad affermarlo è la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 30926/2016, il tribunale del riesame confermava nei confronti di una donna condannata in primo grado per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con divieto di avvicinarsi alla stessa e al condominio salvo che in una fascia oraria.

La donna ricorreva innanzi al Supremo Collegio, lamentando e atteso che la stessa abitando nel medesimo condominio della persona offesa, di fatto risultava sottoposta anche all’obbligo di allontanamento dalla propria abitazione e, trattandosi di liti condominiali ossia di fatti di ingiuria e molestie commesse anche con il mezzo del telefono ma di modulare una misura in modo da consentire alla ricorrente di poter comunque continuare ad abitare la propria casa, il ricorso fondato veniva.

Tuttavia, ciò che conta ” è impedire che la persona sottoposta alla misura stessa si avvicini fisicamente alla persona offesa”.

L’esigenza di primaria importanza è dunque “la garanzia della libertà di movimento e di relazioni sociali della persona offesa da possibili intrusioni dell’indagato, che, facendo temere la vittima per la propria incolumità – finiscano – per condizionare e pregiudicare la fruizione di dette libertà”.

Del resto, anche “la limitazione delle libertà fondamentali dell’indagato/imputato deve essere sempre e comunque operata in rapporto di proporzionalità con le esigenze cautelari e con le contrapposte specifiche esigenze di tutela della persona offesa, avuto riguardo alla peculiare manifestazione della condotta lesiva”.
Per cui, la prescrizione imponendo all’imputata il divieto di avvicinarsi alla vicina con la prescrizione di allontanarsi dalla predetta in tutte le occasioni di incontro prescindendo dalla specificazione dei luoghi in cui gli incontri potessero verificarsi.

Antonio RUSSO

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