Infiltrazioni, la ditta costruttrice paga i danni

Noi e il Condominio

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Anche i difetti di impermeabilizzazione costituiscono un grave difetto di costruzione che, limitando il godimento del bene, legittimano la richiesta di risarcimento dei danni del proprietario nei confronti del costruttore/venditore della casa

Lo ha ribadito la Corte d’Appello di Genova con sentenza del 31 maggio 2019.

Il Condominio e alcuni singoli condomini avevano citato in giudizio l’impresa costruttrice e venditrice dell’edificio, nonché la società appaltatrice dei lavori chiedendo la condanna al ripristino dei vizi dell’immobile condominiali individuati con accertamento tecnico preventivo e il risarcimento dei danni. Nelle more del giudizio, la società appaltatrice veniva dichiarata fallita.

La corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la società venditrice responsabile dei danni dovuti all’esecuzione non a regola d’arte delle impermeabilizzazioni delle fondamenta e dei terrazzi, condannandola al risarcimento dei danni ed alle spese di lite.

La società venditrice aveva provato a difendersi sostenendo,tra l’altro, che i vizi in questione non fossero di gravità tale da integrare un’ipotesi di garanzia decennale, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile.

La corte ha però ritenuto infondato anche questo specifico motivo di ricorso. In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell’ipotesi di infiltrazioni d’acqua e umidità nelle murature.

L’art. 1169 c.c. configura una forma speciale di responsabilità extracontrattuale disponendo che, quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

E tra i gravi difetti possono rientrare anche le infiltrazioni nelle murature dell’edificio.

Si tratta di una garanzia decennale contro eventuali difetti dell’immobile, esercitabile, per consolidata giurisprudenza, anche nei confronti del costruttore-venditore, deve essere promossa entro il termine perentorio di un anno dalla denuncia del vizio.

Giuseppe Nuzzo

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