Informazioni utili ai nostri lettori per proroghe, scadenze e sanzioni

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Pubblichiamo notizie utili ai nostri lettori in merito alle scadenze dei documenti amministrativi, alle proroghe della validità dei documenti di riconoscimenti scaduti o in scadenza e  alle sanzioni stradali

di Raffaele Vario

INFORMAZIONI UTILI

Le disposizioni normative sul coronavirus prevedono, tra l’altro, alcune novità anche per quanto riguarda il codice della strada.

1 rinnovo validità dei documenti di riconoscimento. Il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 9 marzo 2020 dispone, all’art. 104, la proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (10 marzo 2020) al 31 agosto 2020.

La patente, documento di riconoscimento, è tra quelli che beneficiano della proroga.

Va, tuttavia, precisato che la validità, ai fini dell’espatrio, resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

2 pagamento in misura ridotta delle multe stradali. L’art. 202 del codice della strada prevede la riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio. Ora, in virtù dell’indicato DPCM la riduzione del 30% si applica, per le sanzioni irrogate tra la data di entrata in vigore del decreto (10 marzo 2020) e il 31 maggio 2020, se il pagamento avviene entro trenta giorni.

3 sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali relativi alle contravvenzioni stradali. L’art. 108 del menzionato DPCM stabilisce diverse modalità di notifica dei verbali a mezzo del servizio postale. L’operatore postale, dopo essersi accertato della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro procede alla consegna del plico, senza raccoglierne la firma, con successiva immissione della busta nella cassetta della corrispondenza.

La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Ricordiamo che l’operatore postale è considerato, in tale procedura, incaricato di pubblico servizio e, quindi, la notifica è valida a tutti gli effetti, salva la possibilità di querela di falso. 

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