di Giuseppe Nuzzo (avvocato)
Ai fini delle agevolazioni sulla prima casa, i dati catastali sono irrilevanti per classificare l’abitazione come di lusso. Gli unici parametri validi sono quelli contenuti nel decreto ministeriale, quali la superficie effettiva, al netto di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 16143 del 28 giugno 2017. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso degli acquirenti di un immobile ritenendo determinanti i parametri stabiliti con decreto ministeriale per classificare l’immobile e stabilire il diritto alle agevolazioni “prima casa”.
Il fatto – L’ordinanza in commento prende le mosse dall’impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione Tributaria, che aveva revocato le agevolazioni “prima casa” ai proprietari dell’abitazione, in quanto, dai dati catastali, l’immobile era classificato come immobile di lusso. Secondo i ricorrenti, la sentenza della CTR è sbagliata, in quanto la classificazione dell’immobile è stata fondata esclusivamente sulle risultanze catastali, e non in base ai criteri dettati dall’art. 6 del D.M. 2.8.1969.
Determinanti i parametri ministeriali – La Suprema Corte ha ritenuto corretta la doglianza cassando la sentenza impugnata, in quanto effettivamente la C.T.R. ha erroneamente fondato la propria decisione solo sulla risultanze catastali, mentre per l’art. 6 del citato D.M. costituiscono abitazioni di lusso, tra altre tipologie, le unità immobiliari “aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)“.
Da ciò deriva che il carattere non di lusso del fabbricato in questione, per l’applicazione (o la conservazione in caso vendita e successivo riacquisto) dell’aliquota agevolata, deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale, restando priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale, da cui, come nella specie, la superficie complessiva superava il massimo previsto per la fruibilità dell’agevolazione.