La data di costruzione dell’immobile presunto abusivo si può autocertificare

Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’autodichiarazione è un valido strumento probatorio

Noi e il Condominio

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FONTE: www.teknoring.com , 27 marzo 2022

Giuseppe Donato Nuzzo

Per stabilire la data di realizzazione di un immobile, e stabilire se è abusivo o meno, è possibile ricorrere all’autocertificazione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1222 del 21 febbraio 2022.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’autodichiarazione è un valido strumento probatorio. Non solo. L’onere di provare la data di costruzione dell’immobile spetta a colui che è accusato di aver commesso l’abuso edilizio. Tuttavia, se quest’ultimo riesce a fornire concreti elementi di riscontro, l’onere di prova (contraria) si trasferisce in capo all’amministrazione.

Abusi edilizi e data costruzione: il caso

Il Comune ordinava la demolizione di un garage realizzato senza permesso di costruire. Secondo l’ente locale, l’immobile era stato realizzato dopo l’entrata in vigore della Legge n. 765/1967. Questa, modificando le legge urbanistica n. 1150/1942, aveva previsto l’obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi, cioè nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione. Quindi, anche per il garage in questione.

Le ragioni del proprietario

La proprietaria del garage ricorreva al Tar, sostenendo che il manufatto era stato costruito prima del 1967. Per dimostrare ciò, aveva prodotto tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese da soggetti a conoscenza dello stato dei luoghi (che avevano attestato l’esistenza del garage in epoca precedente al 1967).
Respinto il ricorso, la proprietaria ha riproposto le proprie difese innanzi al Consiglio di Stato.

Il valore probatorio delle autocertificazioni

A giudizio della ricorrente, il Tar ha sbagliato a non tener conto del fatto che, in merito alla data di edificazione del garage, essa aveva offerto l’unico elemento probatorio a sua disposizione (le autocertificazioni anzidette), idoneo ad offrire un valido riscontro per attestare la preesistenza del garage prima del 1967. Epoca in cui non era richiesto alcun titolo edilizio.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e annullano l‘ordine di demolizione.
In sintesi, i giudici amministrativi hanno ritenuto sufficienti le autocertificazioni quali prove della data di edificazione dell’immobile contestato. Con tali dichiarazioni, la proprietaria ha soddisfatto l’onere probatorio a suo carico. Di contro, il Comune non è stato in grado di opporre alcuna prova contraria.

La normativa

In termini generali, è noto che l’art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha introdotto l’obbligo della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi (intesi quali nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione) eseguiti sul territorio comunale.

Onere della prova

Ciò posto, l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l’abuso, mentre solo la deduzione da parte di quest’ultimo di concreti elementi di riscontro trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all’amministrazione.

Abusi edilizi e data costruzione: la soluzione del caso

Nel caso in esame, la proprietaria, al fine di dimostrare che il garage oggetto dell’ordine di demolizione risale al 1962, ha depositato alcune dichiarazioni sostitutive di terzi.
A fronte di tali autocertificazioni – ritenute dai giudici idonei mezzi di prova – il provvedimento impugnato fornisce elementi non risolutivi in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto. Il Comune, infatti, si è limitato a dire che il manufatto era “esistente alla data del 26.06.1975 (volo Istituto Geografico Militare)”, mentre non era “presente nella foto dello stesso istituto relativa al volo 30.08.1954”.
Il comportamento del Comune – che non si è costituito in giudizio e non ha prodotto alcun elemento di riscontro circa l’epoca di costruzione del garage – rappresenta – “un ulteriore argomento di prova che corrobora le dichiarazioni sostitutive prodotte dall’appellante”.

 

 

 

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