La legittimità del processo

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La legittimità del processo formativo del Governo trova la sua disciplina e la ragion d’essere nella Costituzione.

Raffaele Vairo

Premessa.-. A quanto pare la capacità di apprendimento degli Italiani è veramente straordinaria. Se all’inizio dell’epidemia si sono scoperti virologi e infettivologi, adesso si definiscono esperti di diritto costituzionale. In questa loro ultima competenza hanno espresso giudizi fortemente critici nei confronti di Giuseppe Conte che ritengono occupi abusivamente il ruolo di Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto, sempre a giudizio dei sedicenti esperti, assurto a sì alta carica senza essere passato attraverso il voto popolare. Questo giudizio è formulato non solo dalle opposizioni, ma anche da autorevoli testate giornalistiche. Quale il fondamento di queste valutazioni?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare ricorso alla Costituzione.

Ma prima è opportuno fare una premessa.

Per un esame serio della questione è opportuno richiamare alcuni principi elaborati durante il periodo storico conosciuto sotto il nome di “Illuminismo”.

Verso la metà del secolo XVIII il Monesquieu elaborò la dottrina della separazione dei poteri (Esprit des Lois) alla quale gli storici fanno risalire la prima idea scientifica dello Stato costituzionale moderno. La dottrina ebbe successo non solo per la sua originalità quanto per le garanzie che offriva ai cittadini nella difesa dei diritti di libertà. Infatti, secondo questa dottrina, ad evitare che il Governo compisse dei soprusi ai danni delle persone, le funzioni dello Stato dovevano essere attribuite ad organi diversi ma in perfetto equilibrio tra loro. Cosicché le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria dovevano svolgersi ciascuna in una sfera determinata, indipendente e separata. Per garantire efficacemente le libertà civili la funzione legislativa era attribuita al Parlamento, la esecutiva al Governo e la giurisdizionale alla Magistratura. Secondo questa dottrina (principio della separazione dei poteri), trasfusa poi nelle Costituzioni degli Stati democratici, il potere di fare le leggi era attribuito al Parlamento, quello dell’amministrazione pubblica al Governo e l’esercizio della giurisdizione alla Magistratura.

Nei regimi dove il principio della separazione dei poteri non era presente succedeva, ovviamente, che il sovrano era colui che faceva le leggi, amministrava lo Stato e irrogava le sanzioni. Con il che si consentiva al sovrano di modificare le leggi a suo piacimento per tenere sotto controllo i sudditi che poteva punire se e quando non fossero, a suo giudizio, rispettosi della sua autorità. Un tale regime era conosciuto sotto il nome di Stato assoluto, dove assoluto (participio passato del verbo assolvere) stava a significare che il sovrano era dispensato dall’osservanza delle leggi. Perché, secondo questo principio, chi faceva le leggi non poteva essere assoggettato alla loro osservanza. Anche perché si riteneva che il sovrano derivasse il suo potere direttamente dalla Divinità e, quindi, le costituzioni, dove esistevano, erano definite ottriate, cioè elargite dall’alto. Esempio per noi italiani è lo Statuto Albertino, che era una costituzione elargita dal sovrano Carlo Alberto al fine di calmare le acque agitate dai patrioti del Risorgimento.

Lo Statuto Albertino, come è noto, fu sostituito dalla Costituzione del 1948 che, al contrario dello Statuto, è definita democratica a significare che i poteri degli organi di governo non sono una concessione dall’alto ma derivano dal popolo sovrano.

Il Governo è uno dei poteri dello Stato e si riparte in due distinte funzioni, quella politica e quella di amministrazione. Le attività del Governo devono svolgersi nel rispetto della Costituzione e delle leggi.

Formazione del Governo: nomina e revoca. “Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri” (art. 92 Costituzione). Il Presidente del Consiglio e i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica. La nomina avviene in due fasi successive. Nella prima fase il Presidente della Repubblica, effettuate le consultazioni, necessarie per verificare quale maggioranza sia in Parlamento, nomina con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi, inizia il procedimento successivo secondo il dettato costituzionale che attribuisce la nomina dei ministri al Presidente della   Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Requisiti per la carica di Presidente del Consiglio e dei Ministri.-. Per la nomina sia del Presidente del Consiglio dei Ministri sia dei singoli Ministri è richiesto il possesso dei requisiti per accedere a cariche pubbliche: la cittadinanza italiana, la maggiore età e il godimento dei diritti civili e politici. Prima di assumere le funzioni il Presidente del Consiglio e i ministri devono prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93 Costituzione). L’Italia è una Repubblica parlamentare, per cui il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia.

 Ai sensi dell’art. 94 della Costituzione ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Ne consegue che il Governo resta nelle sue funzioni finchè dura il rapporto fiduciario; la Costituzione prevede, infatti, che il Parlamento può revocare la fiducia, in ogni momento, mediante la mozione di sfiducia.

Conclusioni.-. Nessuna norma della Costituzione prescrive che il Presidente del Consiglio e i ministri debbano essere scelti tra gli eletti in Parlamento. Anzi, in virtù del principio della separazione dei poteri, alcuni sostengono l’opportunità che la nomina avvenga tra persone estranee al Parlamento. E, ove qualche parlamentare fosse chiamato a ricoprire cariche di Governo, sarebbe opportuno, secondo questa corrente di pensiero, che la norma costituzionale prevedesse l’obbligo delle dimissioni da parlamentare. Ovviamente, ora come ora sia il Presidente del Consiglio che i singoli ministri sono scelti preferibilmente tra i membri del Parlamento. Ma attualmente né la Costituzione né le leggi prescrivono che i componenti del Governo (Il Presidente del Consiglio e i singoli Ministri) debbano essere scelti tra gli eletti in Parlamento. La verità è che gli avversari politici di Conte e del Governo da lui presieduto tendono con artifizi teorici di delegittimare, per esigenze di parte, un organo che pure è nato nel pieno rispetto della Costituzione. Dimenticando che l’interesse pubblico non si tutela con dottrine temerarie che turbano, piuttosto, il buon andamento del vivere civile in danno delle pubbliche istituzioni.

 Raffaele Vairo

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