La stretta alle impugnazioni di cartelle ed estratti di ruolo

Economia & Finanza

Di

Avv. Giuseppe Giannnone

Lo scorso 21 dicembre è entrata in vigore la norma (L. 215/2021) che prevede la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e la possibilità di ricorrere avverso ruolo e cartelle per vizi di notifica solo in determinate circostanze.

Infatti, si possono impugnare il ruolo e la cartella di pagamento che si assuma invalidamente notificata esclusivamente in caso di:

  • pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
  • blocco di pagamenti da parte della Pa;
  • perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.

Negli altri casi, si dovrà attendere il primo atto con cui si manifesta la misura cautelare o esecutiva.

La norma è finalizzata alla riduzione dei procedimenti immotivatamente promossi dai contribuenti contro l’estratto di ruolo (secondo alcuni, si tratta del 40% delle cause tributarie con controparte l’Agente per la riscossione).

In assenza di una specifica decorrenza, all’entrata in vigore della legge potrebbero essersi verificate le seguenti situazioni:

  • ottenimento di un estratto di ruolo, non ancora impugnato;
  • ricorso già notificato ma costituzione in giudizio non ancora avvenuta;
  • estratto di ruolo impugnato e costituzione avvenuta.

Ebbene, l’unica situazione rilevante è la seconda (ricorso notificato entro il 21/12 u.s): solo i ricorrenti che alla data indicata hanno instaurato il contraddittorio processuale tramite la notifica del ricorso, possono proseguire il procedimento senza che la nuova norma abbia alcuna rilevanza nei loro confronti.

Negli altri casi, si dovrà invece attendere un (nuovo) atto cautelare o esecutivo.

Peraltro, in caso di notifica di una cartella che si assuma (anche strumentalmente) non dovuta – e nell’impossibilità di impugnarla perché il motivo non rientra in quelli ammessi e sopra individuati – si potrà sfruttare lo strumento (L. 228/2012, in vigore dal 01 gennaio 2013) della istanza, presentata entro 90 giorni dalla notifica dell’atto, volta alla sospensione dell’attività (che si reputi infondata) dell’Agente per la riscossione: a fronte di tale istanza, se il contribuente non riceve una risposta entro 220 giorni, il debito tributario sarà annullato di diritto!

Nel caso invece di estratto di ruolo ottenuto dall’Agente per la riscossione, non essendo (più) atto impugnabile, non decorre alcun termine processuale dal suo ottenimento (ottima occasione di studio per i professionisti senza l’asia del termine processuale in scadenza): si potranno chiedere su quella base le prove delle notifiche degli atti presupposti e di quelli interruttivi della prescrizione, potendo impugnare i successivi atti (cautelari/esecutivi) facendo tesoro delle risposte ottenute in sede di richiesta della documentazione probatoria indicata.

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