Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato in caso di regolarizzazione dei lavoratori “in nero”. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che, per la regolarizzazione dei lavoratori sotto il profilo delle tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la verifica degli adempimenti deve essere effettuata solo con esclusivo riferimento al settore edile. L’Ispettorato sembra dunque aver scelto un doppio binario per la regolarizzazione del lavoratore “in nero”: diretta nel settore dell’edilizia, indiretta (ad opera dei Servizi delle ASL), negli altri settori.

Ai fini del contrasto del lavoro sommerso e irregolare, il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale quando riscontri l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., norma contenente le principali disposizioni di legge riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Il provvedimento di sospensione può essere revocato, da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato, a condizione che sia effettuata la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e sia pagata una somma aggiuntiva, rispetto a quella delle sanzioni penali, civili e amministrative comunque dovute per l’impiego di lavoratori “in nero”, pari a 2.000 euro, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare (importo così da ultimo determinato dall’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015).