Lavori in condominio: niente tasse per la pubblicità sui ponteggi

Noi e il Condominio

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Il Comune non può chiedere al condominio il pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico (Cosap) per la proiezione sulla strada di una mantovana anti-detriti montata sopra un ponteggio per lavori di manutenzione della facciata dell’edificio.

Lo ha stabilito il TAR Campania – Napoli che, con la sentenza n. 1817 del 4 aprile 2017, ha dato ragione al condominio annullando il provvedimento del Comune.

L’imposizione non è giustificata nemmeno dal fatto che il Condominio faccia pubblicità sui ponteggi per finanziarsi i lavori. Infatti, non è con il canone per l’occupazione del suolo pubblico che il Comune può tassare il condominio per i messaggi pubblicitari temporanei esposti sul rivestimento esterno delle impalcature. Risultano infatti escluse dall’onere ex art. 38 del D.lgs. n. 507/1993 le fattispecie che non incidono sull’uso pubblico del suolo per le loro particolari modalità.

La Cosap è legata all’utilizzo della superficie pubblica. Dunque, niente canone per la mantovana anti-detriti che si trova a più di cinque metri di altezza, non sottrae lo spazio di proprietà pubblica (o comunque destinato ad uso pubblico) e non crea intralcio al passaggio pedonale, alla circolazione dei veicoli o comunque all’utilizzo della collettività.

Nel caso di specie, il Condominio aveva installato un ponteggio dotato di mantovane parasassi, finalizzato alla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell’edificio condominiale. Lo stesso Condominio, per autofinanziarsi i lavori, aveva concesso ad una s.r.l. il diritto di utilizzare i ponteggi per l’esposizione di messaggio temporanei a scopo pubblicitario. Senonché, in sede di richiesta di rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico del ponteggio, il Comune di Napoli richiedeva al Condominio il pagamento dell’ulteriore importo di circa 33.000 euro, a titolo di Cosap, assoggettando al pagamento del canone anche la superficie della proiezione della mantovana al suolo.

Da qui il ricorso proposta dal Condominio al Tar per l’annullamento della nota dirigenziale che imponeva il pagamento ed anche del regolamento con cui l’amministrazione locale pretende il pagamento della COSAP per mantovane poste ad un’altezza tale da non poter ostacolare neanche il passaggio dei veicoli.

Il giudice amministrativo, come detto, ha accolto il ricorso del Condominio.

In materia di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 39 del D.lgs. n. 507/1993 dispone che il pagamento del canone al Comune è dovuto “in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio”. La legge dunque “sottopone a canone la “superficie” ovvero il piano stradale – che sia destinato all’uso ove ordinariamente si svolge la pubblica circolazione e soggetto normalmente al godimento indifferenziato dei consociati – quando via sia un utilizzo particolare ed effettivo che escluda o limiti l’uso degli spazi pubblici da parte della collettività”.

In altri termini, l’imposizione del pagamento della COSAP da parte del regolamento comunale “non può prescindere dalla circostanza che sia in atto da parte del privato un’utilizzazione della superficie che ne comporti un’effettiva sottrazione all’uso pubblico”. In assenza di tale presupposto, la richiesta di pagamento avanzata dal Comune deve ritenersi illegittima.

avv. Giuseppe Nuzzo

 

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