L’avvocato barese Iannone presenta il suo nuovo libro

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Conferenza stampa dell’On. Marco Baldassarre e moderazione affidata all’avvocato Romina Centrone

Si è conclusa mercoledì scorso la conferenza stampa presieduta dall’On. Marco Baldassarre presso la Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, Roma, ove è stato presentato il libro dell’avvocato barese Paolo Iannone “La responsabilità medica tra orientamenti precedenti e nuove prospettive” (Cacucci Editore).

La moderazione del convegno è stata affidata all’avvocato Romina Centrone del Foro di Bari che ha introdotto il seminario giuridico illustrando, per le vie brevi, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale avvenuta in materia sino alla legge 8 marzo 2017, n. 24. Successivamente, nel corso dei saluti istituzionali, l’On. Marco Baldassare ha esposto l’excursus storico-politico che ha portato all’approvazione della riforma Gelli-Bianco, a cui è seguita la relazione tecnica dell’avvocato Paolo Iannone del Foro di Bari, il quale ha spiegato le diverse criticità sottese alla nuova responsabilità penale e civile dell’esercente la professione sanitaria commentando, altresì, le prime applicazioni e pronunce giurisprudenziali intervenute in tema di responsabilità medica.

Nel corso della conferenza l’Autore del libro, l’Avv. Paolo Iannone, con coraggio ha disquisito in maniera eccellente sull’argomento giuridico portando avanti la sua tesi della responsabilità contrattuale in capo al medico dipendente della struttura ospedaliera, nel momento in cui il professionista intellettuale disattenda la dichiarazione di volontà del paziente riposta e sottoscritta nel modulo del consenso informato. Sulla tematica, però, il giurista non si lascia eccessivamente trasportare dalla sua teoria innovativa, pur rimarcando la consapevolezza dei limiti imposti dal quinto comma dell’articolo 7 della riforma Gelli-Bianco che prevede, appunto, l’applicazione della responsabilità extracontrattuale in capo all’esercente la professione sanitaria, salvo che quest’ultimo non abbia stipulato un’obbligazione contrattuale con l’ammalato. Difatti, l’Avv. Paolo Iannone ha affermato:«Forse la via di fuga dalla responsabilità extracontrattuale potrebbe essere rappresentata dalla firma del modulo del consenso informato che, qualificherebbe il rapporto contrattuale medico-paziente ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, sia pur nei limiti dell’obbligazione assunta con la predetta sottoscrizione. Tale questione però è discutibile in dottrina, in quanto non è possibile qualificare come contratto ogni fattispecie invocando, sempre e comunque, la responsabilità di cui all’articolo 1218, ma è altresì vero che lo schema normativo dell’articolo 2043 del codice civile rappresenta un “vestito” estremamente corto per il professionista sanitario  laddove l’assenza di un contratto non è in grado di neutralizzare la professionalità, secondo determinati standard accertati dall’ordinamento che qualifica l’opera del professionista intellettuale e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha riposto affidamento.

D’altronde il paziente si rivolge al medico, perché in lui ripone tutta la fiducia e l’affidamento alle cure, da qui la genesi del contatto sociale. Tuttavia, tale regola giurisprudenziale la si ricava dall’interpretazione dell’art. 1173 cod. civ., ovvero:”le obbligazioni derivano anche da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle”, tale norma termina con la seguente asserzione:”in conformità dell’ordinamento giuridico”. Ciò farebbe intendere che non dovrebbe mai mancare la norma di richiamo, ovvero la legge di copertura, con riferimento al rapporto in questione. Ad ogni modo il quinto comma dell’articolo 7 della legge 24/2017 non disegna altre strade giuridiche, se non la consapevolezza che appartiene al passato la pia applicazione dello schema normativo di cui all’articolo 1218 del codice civile ritenuto compatibile non solo in presenza di un vero e proprio contratto, ma anche sussistendo un semplice contatto tra medico e paziente, perché la nuova strada tracciata dal legislatore pone il limite della responsabilità extracontrattuale. In tale prospettiva, oggi più che mai è il caso di affermare: ai giudici l’ardua sentenza».

Anche se, come lo stesso Ianone ha ammesso, il preciso riferimento all’articolo 2043 del codice civile e l’enunciazione del quinto comma dell’articolo 7 della legge 24/2017 non lascia scampo, ovvero:«Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile». 

L’Autore intravede altresì, con la suddetta impostazione, il possibile cambio di rotta, nell’immediato futuro, verso un maggior numero di azioni giudiziarie che saranno rivolte nei confronti della struttura ospedaliera (ex art. 1218 cod. civ.) e dei suoi ausiliari (ex art. 1228 cod. civ.).

Le recenti novità normative dell’anno 2017 analizzate nel libro dell’Avv. Paolo Iannone, però, non si fermano alla sola riforma Gelli-Bianco. Il giurista illustra, infatti, con estrema precisione e analisi critica, soffermandosi sulle prospettive future introdotte dalla tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale, nonché il riconoscimento delle sentenze straniere che hanno dato cittadinanza ai danni punitivi nell’ordinamento italiano. Le questioni vengono compiutamente trattate nel presente Volume rilevando l’importanza della recente pronuncia giurisprudenziale sul tema dei danni punitivi, anche se, come sostiente l’Autore, non apra le porte ad un evento epocale, poiché i c.d. punitive damages fanno il loro ingresso mediante una mera rivisitazione del limite posto all’ordine pubblico interno.

L’Avv. Paolo Iannone propone, anche nel suo ultimo libro in corso di pubblicazione con l’Aracne Editrice di Roma, un’opera che, nella sua interezza, può essere destinata precipuamente alla didattica, vista l’ambizione nel voler delineare, nella sua completezza, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale avvenuta in materia di responsabilità medica senza trascurare, tra l’altro, gli orientamenti dottrinali. Il risultato è stupefacente. L’Autore non si è solamente limitato ad analizzare la legge 8 marzo 2017, n. 24, ma ha offerto un importante occasione di approfondimento scientifico fornendo, altresì, ampi e pregevoli spunti di riflessione giuridica. Il presente lavoro di ricerca mira, infatti, a conoscere la geografia normativa della nuova responsabilità sanitaria nella convinzione che, in tal modo, si aiuti a far chiarezza sui doveri del medico e della struttura ospedaliera, nonché sui diritti dei pazienti.

Al termine dell’incontro sono state poste domande al relatore, al fine di poter comprendere e delineare il percorso evolutivo della nuova normativa nell’ambito dei risvolti pratici riguardanti l’esercizio dell’attività sanitaria.

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