Legge sulla legittima difesa, in dirittura di arrivo per l’approvazione

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I lavori alla Camera proseguono, già approvati sei articoli della riforma della legge in tema di legittima difesa, oggi il via libera definitivo in vista della conversione in legge entro marzo

di Monica Montanaro

La Camera dei deputati è impegnata dalla giornata di ieri nei lavori di riforma della legge sulla legittima difesa, riforma tanto auspicata dalla Lega e dalla componente politica di Centro- Destra. Alla camera si è giunti allo stadio della votazione, già avvenuta, di alcuni articoli delle predetta legge con la modifica degli stessi, mancano ancore tre articoli che devono passare alla disamina e relativa votazione del Parlamento, dopodiché avverr° il via libera definito alla riforma della legge, che di rimando tornerà al Senato, come da prassi legislativa italiana, che emetterà l’ultima votazione ed approvazione finale.

Il segretario della Lega Matteo Salvini garantisce che la legge sulla legittima difesa verrà approvata definitivamente ed entrerà ufficialmente in vigore come legge italiana entro codesto mese di marzo.

Gli articoli votati alla Camera che hanno apportato laute modifiche, sono in sequenza:

Articolo 1:  la difesa è sempre legittima

Il criterio centrale dell’articolo, dal quale viene emendato che “la difesa è sempre legittima”. Tale concetto normativo si pone a modifica dell’articolo 52 del codice penale, prescrivendo che “sussiste sempre il rapporto di proporzione tra offesa e difesa”. La vittima potenziale di un atto criminoso potrà legittimamente porre in essere un azione volontaria di difesa anche dinanzi ad una intimidazione con la sola  “minaccia dell’uso di armi”. Inoltre nel testo si legge: “Nei casi previsti dall’articolo 614 primo e secondo comma sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

In conclusione: “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

Articolo 2:  modifica all’eccesso colposo di legittima difesa

La parte che apporta un cambiamento sostanziale rispetto alla legge preesistente è la fattispecie penale contemplante la previsione di colui che per porre un’azione di difesa agisce “in stato di grave turbamento”. Il contenuto dell’articolo detta: “Quando, nel commettere alcuni dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. Inoltre: “Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Articolo 3:  pena e risarcimento

La costituzione di tale articolo è stata prefigurata per la modifica dell’articolo 165 del codice penale che tratta il tema della sospensione condizionale della pena. Con l’applicazione della nuova norma, estrinsecata dalla riforma in atto in Parlamento, in caso di condanna del reo, la misura premiale della sospensione della pena è concessa esclusivamente dietro il pagamento complessivo della somma dovuta alla vittima nella forma del risarcimento del danno cagionato e subito dalla vittima stessa.

Articolo 4:  violazione di domicilio

Dalle modifiche apportate con  la riforma di legge si prevede l’inasprimento delle pene in capo a coloro i quali illegalmente violano l’altrui domicilio. L’articolo di nuova concezione va a modificare l’articolo 614 del codice penale, dal testo rinnovato si evince che: “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Dunque dopo l’entrata in vigore della riforma di legge le pene vengono inasprite nella fattispecie di reato “da uno a quattro anni”, e “da due a sei anni”.

Articolo 5:  furto in abitazione

Anche in questa fattispecie di reato rientrante in ambito penale è previsto un aumento delle pene per il furto in abitazione. Nella sostanza vengono tramutati codesti termini all’interno dell’articolo codicistico: la pena “da tre a sei anni” diventa “da quattro a sette anni”; ed ancora, la pena e la sanzione da “quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000” vengono convertiti in “da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500”.

Articolo 6:  aggravio pene in caso di rapina

Inasprirete le pene anche in caso di trasgressione dell’articolo 628 del codice penale, che tratta il reato di rapina. Anche in in questo articolo attraverso la riforma della legge approvata alla Camera vengono approvate delle misure più rigide e intransigenti in casi di commissione del reato di rapina presso i confini dell’altrui proprietà privata.

All’interno delle forze politiche presenti in Parlamento è pervenuto il parere favorevole rispetto alla costituzione della riforma della legge sulla legittima difesa concepita in tale formula, dai partiti dell’area di Centro-Destra, quindi sia da Fi che da FdI, entrambi i partiti hanno plaudito e confermato il loro appoggio nonché voto positivo su tale provvedimento. Mentre non può dirsi similmente non riscuotendo alcun consenso nella compagine governativa, in cui si è palesata una fronda interna costituitasi in area M5S, all’interno del Movimento vi è scontento riguardo l’approvazione di tale versione della riforma della legge sulla legittima difesa, hanno altresì manifestato il loro dissenso attraverso un ripiegamento in sede di votazione, alcune componenti grilline si sono rese latitanti al momento del voto in Aula, altre hanno votato contro la modifica degli articoli della legge in discussione, sfruttando   l’anonimato assicurato dal voto segreto.

La spaccatura tra le due anime di governo presenta una crepa sempre più profonda anche se entrambe le parti alleate manifestano l’intenzione ferma di mantenere fede all’alleanza e al contratto di governo.

Con l’entrata in vigore di tale riforma legge si può affermare che l’influenza delle idee e dei punti programmatici appartenenti alla Destra politica stanno innestandosi e prendendo corpo progressivamente nell’opera di governo.

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