“Mafia capitale” era una cellula di tipo mafioso  

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La Corte d’Appello di Roma rettifica la sentenza decretando che “mafia capitale” era una cellula di tipo mafioso  

Nel processo “Mafia Capitale” i giudici della Corte d’Appello capitolina convengono unanimemente esplicitando le motivazioni della sentenza che vertono sull’assunto univoco che trattasi di un’organizzazione basata su un sistema mafioso ribaltando la sentenza emessa in primo grado

di Monica Montanaro                                                                                                              

Nella giornata di oggi è stata emessa la sentenza di secondo grado secondo la giurisdizione italiana ossia della Corte d’Appello quella della capitale, il processo in questione denominato “Mafia Capitale” i cui protagonisti e capi si rinvengono nell’ex nar Massimo Carminati e nell’ex ras delle cooperative Salvatore Buzzi, i giudici con decisione unanime hanno letto le motivazioni da cui si deduce palesemente che quella di Mafia Capitale era un’associazione di stampo criminale-mafioso e pertanto si è proceduto alla disamina delle caratteristiche precipue riguardanti la stessa organizzazione, una sorta di “Cosa Nostra” romana.

I giudici hanno formulato una classificazione attenente alle caratteristiche della mafia di nuova concezione che ne ha determinato la sua collocazione nell’alveo di una vera associazione di tipo mafioso.

Carminati e Buzzi operavano secondo un rapporto di reciprocità e di commistione comune in molteplici affari illeciti.

I magistrati hanno elencato le peculiarità della nuova mafia: “la protezione accordata agli imprenditori collusi”, da cui ne scaturiva un’intromissione “nel loro lavoro imprenditoriale giungendo al conseguimento della conduzione in comune degli affari che apparentemente presentavano canoni di trasparenza e legalità”.

Il dato schiacciante che è emerso dall’evoluzione del processo penale caratterizzante in modo indiscutibile l’organizzazione criminale riguarda l’elemento dell’omertà tipico di ogni regime mafioso “derivante dalla forza intimidatrice e minacciosa espressa dall’associazione”.

La sentenza consistente in un rapporto di 590 pagine è stata emessa dai giudici della terza sezione penale della Corte d’Appello sotto la presidenza di Claudio Tortora con la quale si ribalta radicalmente la sentenza di primo grado. Dal contenuto del testo della sentenza si evince il disegno ambizioso e il modus operandi interrelati dei due attori loschi che tiravano le fila del sistema Mafia Capitale: da un lato vi era la figura di Massimo Carminati che detenendo il potere e l’influenza sul gruppo criminoso di Corso Francia e applicando consuetudinariamente il codice intimidatorio mafioso anelava ad entrare negli affari imprenditoriali ed amministrativi in mano a Buzzi, dall’altro lato vi era Salvatore Buzzi che disponeva dell’organizzazione delle cooperative operando secondo crismi discutibili inclini alla corruttela, egli ambiva altresì ad assurgere ad un posto di rilievo nel settore degli appalti sfruttando la nomea criminale di Carminati e le sue conoscenze nel mondo della destra politica le quali avevano fatto ingresso nei palazzi della politica capitolina assumendo ruoli verticistici nel Comune di Roma, ipotesi suffragata dalle stesse deposizioni rilasciate dall’ex nar nelle sue ammissioni relative ad un atteggiamento di favoritismo nei confronti di taluni esponenti della politica noti, tra i quali l’ex capogruppo Pdl in Regione, Luca Gramazio.

I giudici nel sovvertire la precedente sentenza e nell’applicare l’imputazione del delitto di associazione mafiosa hanno attinto e fatto riferimento a tali assunti: “non è rilevante nè il numero modesto di vittime (fissato dal tribunale nel numero minimo di 11) nè il limitato contesto relazionale e territoriale”.

Nella sentenza del Tribunale di primo grado il “Nero” Carminati era stato condannato dai giudici ad una pena di 14 anni e 6 mesi, la condanna inflitta, invece, all’ex ras delle coop Buzzi nel medesimo processo conclusosi nel settembre scorso corrispondeva ad una pena quantificata temporalmente in 18 anni e 4 mesi. 

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