Mattarella firma il decreto terremoto ma ‘segnala aspetti di criticita”

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato il decreto terremoto e ha contestualmente scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolineando alcuni aspetti di criticita’. E’ quanto si legge in una nota del Quirinale.

Il Presidente della Repubblica, Sergio MATTARELLA, ha promulgato la legge di conversione, con modificazioni, del decreto terremoto. Contestualmente, però, ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per segnalare alcuni “aspetti di criticità” che “pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità”. Si tratta del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, approvato in via definitiva lo scorso 19 luglio. Gli aspetti di criticità che rileva MATTARELLA si riferiscono all’articolo 7 che “sostituisce integralmente l’art. 8-bis del DL n. 189 del 2016, relativo a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. La nuova previsione, in tema di ‘Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative’, stabilisce al comma 1 che, nelle aree colpite dal terremoto e in deroga alla necessità della previa comunicazione all’amministrazione dell’avvio dei lavori, possono essere utilizzati, in sostituzione di immobili destinati ad abitazione principale e dichiarati inagibili, opere, manufatti leggeri, anche prefabbricati, e analoghe strutture, realizzati o acquistati nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione, purché amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee. Si prevede altresì l’obbligo di demolire o rimuovere dette opere nonché di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato”.

“Il comma 2 – si legge nella lettera di MATTARELLA a Conte – stabilisce poi l’inapplicabilità delle sanzioni penali di cui all’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato. Infine, il comma 3 prevede che ‘le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci’. I profili di criticità della disciplina concernono le previsioni dei commi 2 e 3”.

Nel comma 2 “si stabilisce una inedita sospensione della punibilità, testualmente riferita solo alle sanzioni penali di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, mentre nulla si prevede in riferimento ad altre fattispecie (in materia di edilizia, urbanistica e tutela di aree protette) che sovente ricorrono nelle ipotesi di realizzazione di opere in assenza delle prescritte autorizzazioni in zone soggette a vincoli – afferma MATTARELLA -. Pertanto, la ratio dell’intervento, volta a consentire l’utilizzo temporaneo di tali manufatti, potrebbe essere vanificata dalla possibile configurabilità di altre responsabilità penali non precluse da questa norma. Inoltre, la opportuna limitazione temporale dell’inapplicabilità delle sanzioni prevede quale termine finale il ‘novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato’. Tale evento, tuttavia, potrebbe non verificarsi mai, come ad esempio nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria, determinando, di fatto, la protrazione della inapplicabilità sine die e il conseguente utilizzo perpetuo dell’immobile ‘abusivo’, che diverrebbe, in tal modo, una seconda abitazione. La disciplina andrebbe quindi opportunamente rivista al fine di escludere le conseguenze.

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