Mediazione obbligatoria: ecco che succede se il condomino si presenta senza avvocato

Partecipa alla mediazione senza avvocato e poi ne contesta la validità. Per il giudice la procedura deve ritenersi valida e conclusa con esito negativo

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

La questione in esame riguarda un giudizio di divisione della casa coniugale promosso dal comproprietario nei confronti della ex moglie. Quest’ultima eccepiva davanti al giudice l’improcedibilità della domanda per il mancato valido esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

In particolare, la convenuta sostiene di aver partecipato personalmente al tentativo di mediazione promosso dall’ex marito, ma senza l’assistenza di un avvocato, obbligatoriamente richiesta dal decreto legislativo n. 28/2010.

Secondo la tesi della signora, in assenza di nomina di un legale, il mediatore avrebbe dovuto non solo invitarla alla nomina di un avvocato, ma rinviare l’incontro al fine di consentire l’espletamento di tale incombente.

Il mediatore, invece, aveva considerato la presenza senza avvocato come motivo per chiudere negativamente il verbale di mediazione.

Mediazione obbligatoria. Come sappiamo, per alcune materie le parti sono obbligate ad esperire un tentativo di mediazione prima di rivolgersi al giudice competente, al fine di verificare se vi sono le possibilità di definire bonariamente la controversia.

Il mancato tentativo determina, per queste materie, l’improcedibilità della domanda formulata davanti al giudice. Se la parte si rivolge direttamente al giudice senza tentare la mediazione, oppure senza aver esperito un valido tentativo di mediazione, la sua domanda deve essere valutata dal giudice come improcedibile.

Tra le controversie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria vi sono quelle in materia di condominio, diritti reali e divisione

Sempre in tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art.8, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, le parti devono partecipare al procedimento davanti al mediatore con l’assistenza di un avvocato.

Da ciò deriva che è esclusa dalla legge la presenza del solo avvocato, sia pure munito di delega del cliente. Allo stesso modo è esclusa la presenza della sola parte senza l’assistenza di un legale.

La norma di cui al citato articolo 8 va così interpretata, non potendosi attribuire alla legge “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore“(art. 12 preleggi)

Assenza dell’avvocato. Ciò premesso, nel caso di specie, la mancanza dell’assistenza (obbligatoria) del legale è stata interpretata dal mediatore come condizione che ha portato a ritenere conclusa con esito negativo la mediazione.

Una valutazione ritenuta corretta dal Tribunale di Alessandria (sentenza n. 412 del 23 luglio 2020).

Per il giudice occorre considerato che, nella fattispecie,l’esito negativo della mediazione è imputabile alla sola parte (l’ex moglie), che si è presentata senza difensore, salvo poi eccepire tale circostanza davanti al giudice per invalidare il procedimento di mediazione e rendere improcedibile la domanda di divisione.

Un comportamento censurato dal giudice piemontese.

Come appare evidente – si legge in sentenza – se la parte convenuta avesse voluto effettivamente partecipare alla mediazione, avrebbe dovuto presentarsi munita di  difensore  come  previsto  dalla  legge,  e  non  dare luogo alla presunta irregolarità della procedura di mediazione stessa,che oggi eccepisce al fine di far valere l’improcedibilità della procedura. La procedura di mediazione deve pertanto ritenersi validamente proposta e conclusasi con esito negativo”.

FONTE: www.condominiocaffe.it

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