Non serve permesso di costruire per il cambio tra destinazioni omogenee

Noi e il Condominio

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Deve ritenersi che solo il cambio di destinazione d’uso tra categorie omogenee non necessiti del permesso di costruire mentre, allorché intervenga tra categorie edilizie autonome, lo stesso integri una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, assoggettata al regime del permesso di costruire.

Questo il principio di diritto applicato dal TAR Campania con la sentenza n. 846 depositata il 28 maggio 2018.

Il fatti. La vicenda in esame ha ad oggetto i provvedimenti con i quali il Comune aveva, da un lato, diffidato la SCIA presentata dal proprietario di alcuni capannoni industriali per il cambio di destinazione d’uso degli stessi e, dall’altro, intimato alla società conduttrice dei medesimi capannoni l’immediata chiusura dell’attività commerciale ivi esercitata. Secondo il Comune, di non assentibilità delle SCIA presentate si fonda su di un duplice assunto; l’attività commerciale non potrebbe essere esercitata in zona D, avente destinazione esclusivamente commerciale e, in ogni caso, l’auspicato cambio di destinazione d’uso non sarebbe assentibile mediante SCIA, ma richiederebbe il previo rilascio del permesso di costruire.

Il TAR ha condiviso la tesi dell’amministrazione per ciò che riguarda la necessità del previo rilascio del permesso di costruire, ai fini del cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale.

La destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. Il nuovo art. 23 ter del DPR n. 380/2001 (introdotto dal D.L. n. 133/2014), nel definire la nozione di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, e nulla stabilendo circa il titolo edilizio necessario per la sua realizzazione, prevede che costituisca mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante “ogni forma di utilizzo degli immobili diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, che ne comporti l’assegnazione ad una categoria funzionale diversa” nell’ambito di quelle espressamente elencate, tra le quali la categoria commerciale risulta ben distinta da quella industriale.

Cambio di destinazione tra una categoria e l’altra: quando serve il permesso di costruire? Il Collegio, in conformità con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto che solo il cambio di destinazione d’uso tra categorie omogenee non necessiti del permesso di costruire. Al contrario, se interviene un cambio tra categorie edilizie autonome, è integrata una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, per i quali è invece richiesto il premesso di costruire (TAR Lazio, Roma. Sez. II bis, sent. 13 aprile 2017, n. 4577).

La semplificazione delle attività edilizie. Già il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2295/2017, ha chiarito che semplificazione voluta dal Legislatore del 2014 non si è spinta al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali, al contrario, rimangono tra loro non assimilabili. Ne consegue che il passaggio dall’una all’altra costituisce mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, non assentibile mediante semplice SCIA.

(Giuseppe Nuzzo – Tecnici24, Il Sole 24 ore)

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