Niente revoca per l’amministratore che riesce a farsi pagare senza giudice

La circostanza che l’amministratrice sia riuscita ad ottenere il rientro del condomino moroso della esposizione maturata senza ricorrere alla via giudiziale non la rende, di per sé, inadempiente

Noi e il Condominio

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di avv. Giuseppe Nuzzo (www.condominioweb.com)

Il fatto. I comproprietari di un appartamento in condominio agiscono in giudizio per ottenere la revoca dell’amministratrice, imputandole – tra gli altri inadempimenti – di non aver mai posto in essere alcuna azione nei confronti dei condomini morosi, per il recupero degli oneri condominiali non pagati. Secondo i ricorrenti, l’amministratrice avrebbe così violato la delibera assembleare, che le imponeva di agire per le vie legali contro i morosi per il recupero delle spese condominiali.

L’amministratrice si difendeva sostenendo che, in realtà, le morosità erano state recuperate in via stragiudiziale.

Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 1555 del 18 marzo 2019, ha dato ragione all’amministratrice, rigettando la domanda dei condomini.

Nel caso di specie, infatti, dalla documentazione prodotta emerge che l’esposizione debitoria del condominio era stata sanata nel corso del 2013 e che, peraltro, nei confronti di uno dei condomini morosi era stato richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo. Non risulta provata, dunque, alcuna morosità per i condomini indicati.

Recupero stragiudiziale. Secondo il giudice toscano che: “La circostanza che l’amministratrice sia riuscita ad ottenere il rientro del condomino moroso della esposizione maturata senza ricorrere alla via giudiziale non rende, di per sé, l’amministratrice inadempiente alla delibera richiamata”.

Nessuna “grave irregolarità” può essere imputata all’amministratrice, tale da giustificare una revoca dell’incarico ricoperto.

Grave irregolarità. La norma di cui all’art. 1129, comma 12, n. 6, c.c. – precisa il Tribunale – prevede quale “grave irregolarità” non la mancata proposizione di azione giudiziaria nei confronti del condomino moroso, ma l’avere omesso di curare con diligenza tale azione, anche nella fase esecutiva, una volta promossa.

La richiesta di revoca va valutata caso per caso. Non può infine omettersi di considerare – chiosa il tribunale di Livorno – “che il potere attribuito all’Autorità giudiziaria di risolvere anzitempo il rapporto di mandato tra condomini e amministratore, così sostituendosi alla volontà assembleare, non può dirsi connotato da alcun automatismo rispetto alla sussistenza di illeciti in parte tipizzati dal legislatore, ma deve essere esercitato verificando se le condotte denunciate rappresentino una gestione anomala dell’ente collettivo in violazione con i doversi anche di diligenza, lealtà e buona fede da parte dell’’amministratore nell’esercizio dell’incarico ricevuto”.

Ricorso dunque respinto, in assenza di prova di gravi irregolarità commesse dall’amministratrice nella gestione del mandato a lei conferito. Condomini condannati alle spese processuali.

Il principio. Non può ritenersi sussistente la grave irregolarità di cui all’art. 1129, comma 12, n. 6, c.c., qualora, come nel caso di specie, l’amministratore di condominio non abbia proposto un’azione giudiziaria nei confronti del condomino moroso, riuscendo tuttavia ad ottenere il rientro del condomino moroso dall’esposizione debitoria maturata senza ricorrere alla via giudiziaria.

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