Non fatevi “spillare” quattrini inutilmente
Molti cittadini trovano nelle loro cassette postali lettere di tecnici specializzati che invitano a fare il controllo delle caldaie una volta l’anno, asserendo che ciò debba essere fatto per legge per non incappare in spiacevoli sanzioni, ma non è proprio così.
Al fine di chiarire la periodicità dei controlli da effettuare previsti, citiamo la legge 74 dell’aprile 2013 (GU n.149 del 27-6-2013), che indica chiaramente che la frequenza della manutenzione dipende da quanto disposto dal fabbricante, così come negli altri paesi europei.
Riportiamo di seguito la legge in questione:
<<Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.>>
In pratica la legge prevede che i controlli possono essere eseguiti solo da ditte abilitate, e che bisogna rispettare la cadenza indicata nelle istruzioni tecniche rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto, oppure, qualora non ci fossero, bisogna prendere riferimento dalle istruzioni della caldaia fornite dal fabbricante, le quali di solito prevedono al massimo un controllo ogni 2 anni, e in molti casi anche dopo 4 anni, in base al combustibile della caldaia (solido o liquido) e alla sua potenza.
Diverso è il discorso per la cadenza dei controlli di efficienza energetica (controllo fumi). In questo caso dobbiamo fare riferimento all’Art. 8 “Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici”.
In base alla normativa, per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per se alimentato a gas, metano o GPL. Invece per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.