Non serve il permesso di costruire per le pergotende. Parola del Tar

Noi e il Condominio

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Rubrica NOI e il CONDOMINIO

a cura di avv. Giuseppe Nuzzo.

Le “pergotende” non costituiscono un’opera edilizia soggetta al preventivo rilascio del titolo abilitativo. Lo ha stabilito il TAR Lombardia di Milano che, con sentenza del 7 novembre 2017, ha accolto il ricorso proposto dal proprietario di un ristorante ed annullato il provvedimento con il quale il comune aveva inibito la realizzazione di un pergolato all’interno del cortile dell’immobile adibito ad osteria.

Secondo il giudice amministrativo, nel caso di specie l’opera non comportava alcun aumento di volume e non alterava, né modificava la destinazione d’uso della porzione di cortile esterno interessata. Si tratterebbe – secondo il tribunale – di una “pergotenda”, una struttura esterna aperta, addossata per un lato all’edificio, costituita da elementi leggeri, con un sistema di ombreggiatura consistente in un telo scorrevole retrattile mediante automatismo elettrico. Una struttura facilmente rimovibile con un mero smontaggio, senza opere demolitive, nel rispetto di quanto previsto nel vigente regolamento edilizio comunale.

Per il tribunale amministrativo, le ragioni del ricorrente sono fondate, anche alla luce del principio affermato di recente dal Consiglio di Stato, secondo il quale: “le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle loro caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del DPR n. 380/2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera (…) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche” (Cons. Stato n. 306/2017).

Nel caso di specie, la struttura da realizzare assolve ad una funzione servente ed accessoria rispetto all’immobile in cui ha sede l’osteria di proprietà del ricorrente, risolvendosi in una struttura di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e, quindi, ad un migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. Struttura, quindi, priva di un autonomo carico urbanistico, in linea con l’obiettivo di ”preservare lo spazio interno alla corte come spazio non edificato e non coperto”, previsto dal citato art. 26 delle norme di attuazione del piano delle regole.

Giuseppe Nuzzo

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