Nuova Direttiva UE: trasporto merci pericolose

Ambiente, Natura & Salute

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Il Decreto 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 del 10 febbraio 2021, recepisce nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2020/1833, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (ADR).

Per operare tale recepimento il Decreto modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 di attuazione della direttiva 2008/68/CE, apportando, in particolare, le seguenti modifiche:

Art. 1 – Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

  1. Le lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

«a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;

  1. b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
  2. c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” e’ sostituito con “Stato membro”, ove opportuno

Adriano Pistilli

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, esperto di Diritto Ambientale

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