Palestra troppo rumorosa. Condannata la titolare

Noi e il Condominio

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Rubrica NOI e il CONDOMINIO

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

Musica ad alto tutto e impianto di aerazione a pieno regime. Quanto basta per condannare la titolare di una palestra in condominio ad un’ammenda di 3.000 euro per il reato di disturbo alla quiete pubblica dei condomini, ai sensi dell’art. 659 del codice penale.

Non ha avuto dubbi la terza sezione penale della Corte di cassazione. La sentenza n. 17124 del 17 aprile 2018 confermata la condanna in primo grado della responsabile della palestra per il fastidio provocato dalla musica e dal rumore proveniente dall’impianto di aerazione. A inchiodarla non solo gli accertamenti tecnici ma anche la deposizione dell’amministratore di condominio, che ha raccolto le lamentele dei condomini del palazzo.

Per gli Ermellini è ininfluente il dato relativo alla “proprietà del locale e degli impianti”, in quanto la persona che li gestisce ha “l’obbligo di adottare le necessarie cautele atte ad evitare che le emissioni sonore provochino fastidio”.

Allo stesso tempo non vi sono dubbi sui troppi decibel: “la verifica del superamento della soglia consentita è stata effettuata dal funzionario dell’Arpa nei plurimi accessi eseguiti nel locale”.

E poi c’è la deposizione dell’amministratore di condominio, che ha raccolto e riferito le lamentele degli abitanti del palazzo, che testimoniano “la diffusività delle emissioni sonore all’interno dell’intero edificio”.

L’interesse tutelato dall’articolo 659 del codice penale “deve essere ravvisato nella pubblica quiete, la quale implica di per sé l’assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, è necessario per la configurabilità del reato che le emissioni sonore abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, tenuto conto che la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica”.

Pertanto – precisa la Corte – “se in ordine all’accertamento della fattispecie criminosa, non è necessario che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, occorre ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto”. Accertamento questo che ben può essere effettuato direttamente dal giudice del merito, al quale è consentito fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.

 Giuseppe Nuzzo

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