Ponteggi, il costo va suddiviso tra tutti i condomini

Per essere esentato, il condomino deve dimostrare l’aggravio di spese legato alla durata dei lavori

Noi e il Condominio

Di

NOI e il CONDOMINIO

di avv. Giuseppe Nuzzo

Il fatto. Alcuni condomini proponevano impugnazione avverso la delibera resa dall’assemblea del condominio, con cui veniva approvata il costo complessivo lordo degli interventi di manutenzione straordinaria.

Tra gli altri motivi di impugnazione, i condomini lamentavano l’errato (a loro dire) inserimento della voce ponteggio e approntamenti di cantiere tra le spese ripartite. Tale ripartizione sarebbe pregiudizievole per coloro che non sono proprietari di balconi o che hanno balconi in misura ridotta.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza 20 agosto 2019, n. 973, ha rigettato la domanda e confermato la piena legittimità della deliberazione adottata dall’assemblea.

Nello specifico, il giudice ha ritenuto infondata l’eccezione relativa al costo del ponteggio e degli approntamenti di cantiere.

Spese per ponteggi. Tali spese – come detto – sono state ripartite secondo la tabella millesimale generale, mentre gli attori vorrebbero invece riparte in misura proporzionale al valore delle opere che hanno interessato la proprietà comune e i balconi.

Costi strumentali. Secondo il Tribunale, invece, il costo del ponteggio risulta strumentale al rifacimento delle facciate e delle ringhiere condominiali e, pertanto, deve essere sostenuto dai condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà (Cassazione civile n. 298/1977).

Ripartizione tra tutti i condomini. Ciò premesso, secondo il giudice nella vicenda in esame il costo del ponteggio era comunque da sostenere, in quanto necessario per il rifacimento delle parti comuni. Deve osservarsi, infatti, che l’unico costo che si sarebbe potuto ripartire in base all’uso è quello legato al nolo dello stesso.

Assenza di prova. Nondimeno, nel caso di specie gli attori non hanno dato dimostrazione che l’esecuzione delle opere esclusive, nel caso in esame costituito dai balconi, ha comportato la necessità di noleggiare l’andito per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello necessario all’esecuzione delle sole opere comuni.

Onere della prova. Di conseguenza, secondo il Tribunale non vi è prova che vi è un costo maggiore sopportato da ripartire secondo i criteri di cui secondo comma dell’articolo 1123 del codice civile. Prova che, secondo un principio ormai acquisito in giurisprudenza, deve essere offerta da chi agisce in giudizio, cioè dagli stessi condomini (Cassazione civile n. 3921/2019).

Insomma, la censura sollevata, nell’invocare i criteri di ripartizione di cui all’art. 1123, non supera la motivazione sulla mancata prova del danno economico e dell’interesse ad agire in relazione alla delibera che aveva autorizzato l’intervento mediante ponteggi.

Ricorso respinto e condanna alla spese peri condomini.

Il principio. Il costo del ponteggio, risultando strumentale al rifacimento delle facciate e delle ringhiere condominiali, deve essere sostenuto dai condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà. Per essere esentato dalle relative spese, il condomino deve dimostrare che l’esecuzione di opere esclusive (nella fattispecie, rifacimento dei balconi) ha comportato la necessità di prolungare, nel tempo, il noleggio del ponteggio rispetto a quanto richiesto per l’esecuzione degli interventi sulle parti comuni, con evidente aggravio di spesa.

 

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