Quando la banca non consegna i documenti contrattuali

Economia & Finanza

Di

Avv. Luigi Benigno

Capita spesso che le famiglie dei consumatori che accedono al credito per finanziare l’acquisto della prima abitazione oppure per sostenere delle spese straordinarie o semplicemente perché non riescono ad arrivare alla fine del mese ricorrono alle banche e alle società finanziarie.

 

Diverse migliaia di contratti di finanziamento, a distanza di anni, sono risultati irregolari sotto diversi profili e sono molteplici i tribunali che hanno dichiarato la soccombenza delle banche e società finanziarie a fronte delle contestazioni effettuate dai consumatori.

Le contestazioni più ricorrenti riguardano l’applicazione di tassi e condizioni usurarie, la mancanza di trasparenza e buona fede, l’addebito di importi non previsti contrattualmente, il mancato rimborso degli oneri accessori in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Queste anomalie, per essere riscontrate, devono essere verificate e riscontrate attraverso la documentazione contrattuale iniziale e la documentazione periodica relativa allo svolgimento del rapporto; spesso il consumatore a distanza anche di anni non rinviene la documentazione per cui la chiede alla banca o alla società finanziaria erogante, che spesso la rilasciano in tempistiche lunghissime ed a fronte di importi consistenti, ben potendo inviarla anche via email, semplicemente pigiando un tasto del pc.

Capita sovente che le banche e le finanziarie non consegnano la documentazione richiesta, accampando spesso pretesti e chiedendo il pagamento di importi che il consumatore non è in grado di corrispondere, anche quando tale clausola è contenuta nella copiosa mole di documenti contrattuali, che il consumatore spesso non legge affidandosi alla consulenza del finanziatore.

La legge offre più di un rimedio in questi per chiedere al giudice di obbligare la banca alla consegna della documentazione, in quanto ciò costituisce un principio di buona fede contrattuale immanente in ogni contratto, oltre che un diritto del consumatore, notoriamente contraente debole del rapporto, di chiedere ed ottenere la copia della documentazione contrattuale e di quella relativa allo svolgimento del rapporto.

I consumatori che necessitino di acquisire la documentazione contrattuale non demordino qualora la banca non riscontri la richiesta e, se del caso, sappiano che è possibile ricorrere al giudice, che potrà ordinarne la consegna, condannando anche l’istituto di credito inadempiente al pagamento delle spese del giudizio.

Luigi Benigno

Docente Università Federiciana Popolare

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