Revoca dell’amministratore di condominio. Prima bisogna mediare.

Noi e il Condominio

Di

 

Rubrica NOI e il CONDOMINIO

a cura di avv. Giuseppe Nuzzo.

Il Tribunale di Vasto, con ordinanza del 4 maggio 2017, ha riconosciuto l’obbligo di mediazione prima di avviare il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio davanti al giudice competente, a pena di inammissibilità della domanda. Secondo il Giudice, il tentativo di mediazione è necessario per tutte le controversie in materia condominiale ai sensi dell’art. 71-quater disp. att. c.c., comprese quelle in materia di revoca dell’amministratore del condominio.

Accolta l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata, nel caso di specie, dall’amministratore convocato in giudizio, per il mancato esperimento della procedura di mediazione prima dell’inizio del procedimento di revoca. In realtà, il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore si svolge in camera di consiglio e, in base all’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010, dovrebbe essere escluso dal tentativo obbligatorio di mediazione. Ma l’art. 71-quater disp.att. c.c. non fa alcuna distinzione e, essendo norma speciale del condominio, prevale rispetto alla normativa generale di cui al d.lgs. n.  28/2010.

E’ vero che, in base all’art. 5, comma quarto, lett. f), del D.Lgs. n. 28 del 2010, non sono soggetti all’obbligo di mediazione i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio. Tuttavia – afferma il Tribunale di Vasto – tale disposizione “non è ostativa all’applicabilità della procedura di mediazione obbligatoria ai procedimenti per la revoca dell’amministratore di condominio, sebbene essi seguano le forme del rito camerale, dal momento che la norma di cui all’art. 71 quater disp. att. c.c. deve essere considerata norma speciale e, in quanto tale, prevalente rispetto alla norma generale di cui all’art. 5, comma quarto, lett. f)” (cfr., in tal senso, Tirb. Padova, ord. 03.12.2014).

Cosa succede in questi casi? Il ricorrente, entro il termine stabilito dal giudice, dovrà avviare la procedura di mediazione obbligatoria davanti ad un organismo abilitato. Se non si giunge ad una conciliazione, il giudizio potrà proseguire.

Giuseppe Nuzzo

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube