Richiamo della Consulta ai comuni: demolire gli abusi edilizi

CampaniaNoi e il Condominio

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Gli immobili abusivi, una volta acquisiti nel patrimonio del Comune, devono essere demoliti. Possono essere conservati solo in via eccezionale, attraverso una valutazione caso per caso.

Questo il principio stabilito dall’art. 31, commi 2 e 3, del Testo unico sull’edilizia (DPR n. 380/2001), in applicazione del quale la Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 depositata il 5 luglio, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 2, legge regione Campania n. 19 del 2017, nella parte in cui consentiva ai comuni stessi di non demolire questi immobili, in particolare locandoli o alienandoli anche ai responsabili degli abusi.

Nello specifico, il legislatore statale individua la demolizione come “esito normale” degli edifici abusivi acquisiti al patrimonio comunale. In pratica, l’intero regime sanzionatorio previsto dall’art. 31 del DPR n. 380/2001 è incentrato sulla demolizione dell’abuso, “la cui funzione essenzialmente ripristinatoria non ne esclude l’incidenza negativa nella sfera del responsabile”. La conservazione dell’immobile abusivo è concepita solo in via eccezionale, soltanto se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, vi sia uno specifico interesse pubblico prevalente rispetto al ripristino della conformità del territorio.

La legge della Regione Campania contrasta con questo fondamentale principio di governo del territorio, perché, attraverso gli atti regolamentari e d’indirizzo, i Comuni campani possono eludere l’obbligo di demolire le opere abusive acquisite al proprio patrimonio. Infatti, la legge regionale prevede la possibilità di locare o alienare gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Per questa via, l’illecito urbanistico-edilizio si tradurrebbe quasi in un vantaggio per il trasgressore.

Da qui la decisione della Corte Costituzionale. Il “disallineamento” della disciplina regionale rispetto al principio fondamentale della legislazione statalefinisce con intaccare e al tempo stesso sminuire l’efficacia anche deterrente del regime sanzionatorio dettato dallo Stato all’articolo 31 del Dpr n. 380/2001” incentrato sulla demolizione dell’abuso, L’effettività delle sanzioni, ha osservato la Corte, risulterebbe “ancora più sminuita nel caso di specie, in cui l’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile abusivo potrebbe consistere nella locazione o nell’alienazione dello stesso all’occupante per necessità responsabile dell’abuso.

Giuseppe Nuzzo

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