Ricorsi dei consumatori per estinzione anticipata di un finanziamento per ottenere il rimborso dei costi sostenuti

Economia & Finanza

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Al via i ricorsi dei consumatori in caso di estinzione anticipata di un finanziamento per ottenere il rimborso totale di tutti i costi sostenuti

In seguito alla pubblicazione della sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia Europea in relazione al diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per interessi e costi iniziali e successivi all’instaurazione del rapporto.

di Luigi Benigno

Lo scorso settembre la Corte di Giustizia Europea con la sentenza “Lexitor” stabiliva che “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Sulla questione si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario La decisione dell’ABF con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, che ha deciso in merito ad un ricorso concernente l’estinzione anticipata di un finanziamento ad un pensionato rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, per stabilire se gli oneri, compresi quelli iniziali, “up front” e “recurring”, fossero rimborsabili secondo le modalità sino allora seguite con il criterio del pro-rata temporis ovvero con altra e diversa modalità.

Il tema decidendum si è concentrato sulla rimborsabilità degli oneri cd. “up front” (es: spese di istruttoria, costi di apertura della pratica, commissioni all’agente,  etc.) che rappresentano gli esborsi pagati dal consumatore per gli adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto di credito. Tali oneri, secondo l’orientamento dell’ABF stesso fino alla pronuncia della succitata sentenza, non sarebbero stati retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Gli oneri ricorrenti, cc.dd. “recurring” (costi ripetibili ex lege secondo regole di diritto comune, anche, prescindendo dalla previsione dell’art.125 sexies TUB)  rappresentano i costi continuativi finalizzati a remunerare il finanziatore quale corrispettivo delle attività di gestione del rapporto, in tutta la fase successiva alla  conclusione del contratto, quindi non dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, proprio perché tali compensi sono privi di giustificazione causale (es. polizze assicurative, costo di incasso rata e simili connesse al finanziamento).

La Corte di Giustizia Europea, nella citata sentenza, ha richiamato la necessità di un’interpretazione estensiva della norma, alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti, al fine di assicurare al consumatore una piena tutela del rapporto contrattuale predisposto unilateralmente dalla banca, con l’esplicito riconoscimento, tra l’altro, della insussistenza di qualsiasi potere negoziale del finanziato.

Le sentenze della CGE hanno, come noto, natura dichiarativa per cui sono vincolanti e ad effetto retroattivo per il Giudice nazionale.

Quindi, per effetto della sentenza “Lexitor”, l’art.16 della Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese notarili e degli oneri erariali, sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, sicché ogni diversa interpretazione del principio di diritto enunciato dalla Corte appare interdetta.”

Poiché l’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare e la sentenza in argomento si è limitata a indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità, con il sistema del pro rata temporis, secondo l’ABF, pertanto, “… non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.”

Il Collegio di Coordinamento dell’ABF ha puntualizzato anche che la sentenza interpretativa “Lexitor” esplica la sua efficacia “ultra partes” anche rispetto a situazioni sorte anteriormente alla sentenza stessa.

Il termine di prescrizione per richiedere il rimborso degli oneri corrisposti è di dieci anni decorrenti dalla estinzione del rapporto (pagamento dell’ultima rata) anche se già sono stati rimborsati pro quota i soli oneri ricorrenti.

Avv. Luigi Benigno

Associazione Centro Tutele Consumatori e Imprese

www.difesaconsumatorieimprese.it

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