Risarcito il Condominio che rimane senza acqua per colpa dell’amministratore

Noi e il Condominio

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Il Condominio che patisce il distacco della fornitura dell’acqua a causa del “disordine contabile” dell’amministratore ha diritto al risarcimento del danno.
Lo ha stabilito la quinta sezione civile del Tribunale di Roma con la sentenza n. 4343 depositata il 25 febbraio 2019.
Il Tribunale ha quantificato il danno da risarcire in via equitativa, poiché in presenza di numerosi e gravi inadempimenti del professionista nella gestione del patrimonio comune, il pregiudizio è difficile da quantificare nel suo preciso ammontare.

Il fatto. L’ex amministratore, dopo la revoca del mandato, restituiva al Condominio solo una parte della documentazione contabile, peraltro incompleta. Da tale documentazione erano emerse una serie di gravi mancanze nei pagamenti dei fornitori, che avevano portato anche al distacco della fornitura idrica all’intero stabile, oltre ad un ammanco di cassa per oltre 100mila euro.
Per questi motivi, il Condominio citava in giudizio il professionista chiedendo al giudice di accertare l’ammanco di cassa e condannare l’ex amministratore a risarcire il danno. Chiedeva anche il rimborso delle somme dovute dal Condominio al Fisco per l’inadempimento agli obblighi tributari, in quanto non erano stati trasmessi nemmeno i modelli 770 e le dichiarazioni sostitutive per gli sgravi.

Ammanco di cassa. Nel corso dell’istruttoria è stato accertato che, effettivamente, l’amministratore aveva distratto somme ai condomini utilizzandole per fini personali, effettuando numerosi prelievi in contanti o con bancomat privi di qualsiasi riscontro di spesa. Il C.T.U. ha quantificato l’ammanco di cassa in una cifra prossima a quella indicata dal Condominio ed in Tribunale ha condannato l’amministratore alla restituzione del denaro sottratto ai condomini.

Obblighi fiscali. Il Tribunale ha invece respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alle sanzioni che il Condominio dovrà pagare all’Agenzia delle Entrate per i gravi inadempimenti dell’ex amministratore nei confronti degli obblighi fiscali. In questo caso, secondo il giudice, l’ente condominiale ha soltanto paventato dei danni futuri (possibili sanzioni e maggiori interessi) che, tuttavia, non si sono ancora verificati e di cui, peraltro, non ha fornito alcuna prova, dunque non risarcibili.

Distacco delle utenze dell’acqua. Il giudice ha infine accolto l’ulteriore domanda di risarcimento relativa ai danni subiti da tutti i condòmini per il distacco dell’utenze dell’acqua, a causa dei gravi inadempimenti dell’amministratore e per il mancato pagamento delle bollette.
Secondo il Tribunale, non ci sono dubbi sul fatto che tali pregiudizi siano stati causati proprio dal “disordine contabile” dell’amministratore, accertato dal CTU. Tale negligente gestione contabile è stata fonte di un danno per tutto il Condominio, che va ovviamente risarcito.

La quantificazione del danno. Il problema, in questo caso, sta nella difficoltà per la parte e per lo stesso giudice di quantificare esattamente tale danno, in quanto proprio la disordinata gestione contabile dell’ex amministratore impedisce qualsiasi conteggio preciso dei danni.
Valutazione equitativa del danno. Per il Tribunale di Roma, nella fattispecie sussistono i presupposti per addivenire ad una liquidazione equitativa del danno. Infatti, quando sia provata, come nel caso in esame, l’esistenza di un danno, il giudice può provvedere alla liquidazione equitativa dello stesso ex art. 1226 del codice civile. E ciò, non solo quando è impossibile stimare con precisione l’entità del danno, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione dello stesso sia difficoltosa.
In tale operazione, peraltro, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.

Giuseppe Nuzzo (www.condominioweb.com)

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