Ritiro patente soltanto sotto l’effetto di droga o alcool   

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La Consulta emette proprio giudizio: in caso di omicidio stradale, la revoca automatica della patente soltanto sotto l’effetto di droga o alcool    

Escluso l’automatismo della revoca della patente per le altre opzioni di condanna per omicidio o lesioni stradali, il giudice valutando le fattispecie concrete di reato può decidere se applicare la sanzione più leggera della sospensione della patente

di Monica Montanaro

La Corte costituzionale si espressa riguardo la legge n. 41 del 2016 il cui testo contempla il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendo le sanzioni in caso di inveramento di tali ipotesi di reato.

La Corte è stata chiamata ad emettere il proprio parere riguardo la legittimità di costituzionalità in riferimento alla medesima legge, specificamente nel punto in cui prescrive il divieto per il giudice di valutare come preponderante o perequata la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato, che fa scemare la pena sino alla metà, i giudici della Consulta hanno dato il proprio assenso, confermando cosicché il superamento dell’esame di costituzionalità, in riferimento alle aggravanti speciali associate a tali reati, ossia la guida in stato di ebbrezza o in alterazione psicofisica  dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Pertanto il giudice non può in tali fattispecie di reato considerare e applicare la comparabilità delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti.

La Corte ha ufficializzato l’ingesso di ulteriori aggiornamenti e migliorie della legge in questione. I giudici costituzionali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada in cui si prescrive la revoca automatica della patente in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, ed ha apportato le opportune correzioni, ossia che la revoca automatica  della patente è legittima soltanto in caso di condanna per il compimento di reati contemplati nel Codice stradale aggravati dallo stato di ebbrezza o sotto l’effetto alterante di droghe . Mentre nell’accertamento di trasgressione della legge, nel caso specifico di condanna per reato di omicidio o lesioni stradali per altre tipologie di ipotesi sussistenti, gli stessi giudici della Consulta hanno escluso l’applicazione dell’automatismo della revoca e lasciato ai giudici il potere di adottare in alternativa la sanzione meno gravosa della sospensione della patente.

Alla Camera dei deputati è attualmente in discussione in commissione Trasporti anche ad opera dell’iniziativa di alcuni deputati di Fi, i quali hanno presentato delle proposte di legge di modifica del Codice della strada in riferimento alla parte in cui si contempla la trasgressione della legge per coloro i quali utilizzano dispositivi mobili durante la guida, finalizzate all’ottenimento dell’inasprimento delle sanzioni amministrative in tali fattispecie di reato. L’auspicio dei componenti della commissione è che tali pdl possano diventare articolo di legge e parte integrante del Codice della strada, garantendo l’entrata in vigore della sanzione del ritiro della partente per coloro i quali sono scoperti nell’utilizzo del cellulare durante la guida, una delle principali cause di accadimento di incidenti, sin dalla prima constatazione di violazione, quindi abrogando all’ipotesi attuale di legge che prevede la trasgressione soltanto in caso di recidiva, tale iniziativa parlamentare di modifica della legge è particolarmente invocata e suffragata della polizia stradale.

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