Rivoluzione privacy, cosa cambia

Economia & Finanza

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Data storica per la protezione dei dati personali. Il 25 maggio entra in vigore – in tutti gli Stati dell’Eurozona – il Regolamento Ue 2016/679 noto come GDPR (General Data Protection Regulation). Con la nuova normativa ci saranno diversi aspetti della gestione della privacy che si semplificheranno e altri che diventeranno più moderni.

Il Regolamento (LEGGI) – che si occupa di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché di libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) – al primo articolo (‘Oggetto e finalità’) definisce la protezione di “diritti e libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali”.

ARTICOLI – Inoltre, “la libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.

GLOSSARIO – Dopo aver inoltre definito alcuni termini del glossario della materia (tra cui ‘dato personale’, ‘profilazione’, ‘pseudonimizzazione’, ‘dati generici’, ‘dati biometrici’) all’articolo 5 definisce i principi applicabili al trattamento. Poi al Capo III si occupa di ‘Diritti dell’interessato’, al Capo IV del ‘Titolare del trattamento’ e al Capo V del ‘Trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi’.

OBBLIGO – E ancora capitoli dedicati a ‘Autorità di controllo indipendenti’, ‘Cooperazione e coerenza’, ‘Mezzi di ricorso’, ‘Disposizioni specifiche’, concludendo con gli ‘Atti delegati’ e le ‘Disposizioni finali’. Per un totale di 99 articoli la cui entrata in vigore e applicazione, si legge, “si applica a decorrere dal 25 maggio 2018”, definendo “obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” tale regolamento.

COSA CAMBIA – Il regolamento, si legge sul sito del Garante della privacy (che offre una guida on line), “conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all’art. 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy – d.lgs. 196/2003”.

Inoltre, viene spiegato, “NON deve essere necessariamente ‘documentato per iscritto’, né è richiesta la ‘forma scritta’, anche se questa è modalità idonea a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere ‘esplicito’ (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art. 7.1) DEVE essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento”.

E ancora: “Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale); prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci”.

COSA NON CAMBIA – Resta invece la parte dedicata al fatto che il consenso “DEVE essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e NON è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un modulo)”. E che “DEVE essere manifestato attraverso ‘dichiarazione o azione positiva inequivocabile’ (per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento)”.

E ancora, per quanto riguarda il capitolo ‘Diritti dell’interessato’, ad esempio, cambia la parte dedicata al termine per la risposta all’interessato che “è per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso) 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego”. E “la risposta fornita all’interessato non deve essere solo ‘intelligibile’ ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro”.

Mentre non cambia il fatto che “l’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l’interessato, ma possono esservi eccezioni”. Il titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l’interessato, e quest’ultimo ha il dovere di fornirle.

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