Indennità dei Sindaci: in arrivo gli aumenti

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ANCI. PRIMA NOTA SULLE MODIFICHE ALL’INDENNITÀ DEI SINDACI METROPOLITANI, DEI SINDACI E DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI INTRODOTTE DALL’ARTICOLO 1 COMMI DA 583 a 587 DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2022

Premessa

La Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre u.s., prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).

Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci  con  l’applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000. Si ricorda che l’ammontare di tali indennità è attualmente proporzionale a quella dei Sindaci, in una misura che varia  in  rapporto  alla classe demografica dell’ente locale: dal 15 al 75% per il Vicesindaco, dal 10 al 65% per gli Assessori, dal 5 al 10% per il Presidente del Consiglio comunale per i comuni fino a 15.000 abitanti mentre per quelli con popolazione superiore è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori dei Comuni della stessa classe demografica.

1.     L’articolo 1 commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio 2022

Il comma 583 dell’articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

a)   100 per cento per i sindaci metropolitani;

  1. 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 000 abitanti;

c)   70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di  provincia  con  popolazione fino a 100.000 abitanti;

  1. 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 000 abitanti;
  2. 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 001 a 50.000 abitanti;
  3. 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 001 a 30.000 abitanti;
  4. 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 001 a 10.000 abitanti;
  5. 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 001 a 5.000 abitanti;
  6. 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 000 abitanti.

Rispetto alle fasce dei Comuni che la norma  distingue  in  base  alla  popolazione,  va specificato che – in base al tenore letterale della norma – tutti  i  Sindaci  dei  Comuni Capoluogo di Provincia con popolazione pari o al di sotto di 100mila abitanti, rientrano nel parametro della fascia c).

E’ prevista inoltre (comma 584 ), che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45%  e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. Dispone, altresì, che a decorrere dall’anno 2022,  la  predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure (misure  a regime nel 2024) di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

Rispetto alla suddetta fase di prima applicazione, l’importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull’aumento/differenza dell’importo totale a regime per il  2024  previsto  per ciascuna classe demografica di Comune.

Si riporta di seguito una simulazione di come operare il calcolo, ad esempio, per la fascia dei Sindaci di Comuni Capoluogo sede di Città Metropolitane: se l’indennità

lorda mensile attuale (come da tabella RGS allegata nella relazione tecnica della legge di bilancio e riportata nella presente nota) è pari a 7.018,65 euro e quella a regime è pari a 13.800 euro, l’importo del 45% nel 2022 e del 68% di aumento nel 2023  andrà calcolato su un aumento totale di 6.781,35, previsto a regime del 2024. Dunque, nell’esempio fatto, l’aumento mensile lordo sarà pari a circa 3.051,60 euro nel 2022 e 4.615,60 euro nel 2023, per un totale mensile lordo di 10.070,25 euro nel 2022 e 11.634,25 euro nel 2023.

Tale  applicazione  risulta  del  tutto  coerente  non  solo  con  il  dato  letterale   e sistematico della disposizione in  commento  ma  con  la  stessa  ratio  legis,  che  prevede per l’appunto un aumento delle suddette indennità. A questo si aggiunge che la disposizione prevede a titolo di contributo una compensazione a carico delle Stato  a partire dal 2022 per  ristorare  i  Comuni  degli  oneri  conseguenti  (  comma  586). Peraltro, diversamente argomentando,  si  avrebbe  l’effetto  del  tutto  paradossale  e contra legem di una riduzione e non di un incremento delle indennità de quibus.

Tale interpretazione è confermata anche dal Ragioniere Generale dello Stato che con una nota indirizzata all’Associazione il 5  gennaio u.s.  e su  richiesta  della stessa,  al fine di evitare possibili dubbi applicativi, ritiene che i predetti adeguamentipercentuali  vadano  riferiti  al  differenziale  incrementale  tra  la   pregressa  indennitàdi funzione attribuita a il nuovo  importo  a  regime  previsto  dall’anno  2024,  inrelazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza( cfr. lettera del Ragioniere Generale dello Stato all’Anci del 5 gennaio u.s. )Il comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, all’indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate per effetto del comma 1, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato DM 119/2000.

Il comma 586 stanzia le risorse per 1’attuazione dei commi 1 e 2 incrementando di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell’indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di Sindaco e per i presidenti di provincia di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il comma 587 demanda a un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati  e  dispone  che  i  Comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.

Si riportano di seguito due tabelle relative alla quantificazione dell’indennità dei Sindaci e l’indennità degli altri amministratori adeguate agli aumenti previsti dalla  norma  in commento.

2.     Indicazioni operative

Al fine di supportare i Comuni nell’attuazione della norma in esame, si possono distinguere due specifiche fattispecie:

1)   Adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell’arco del triennio 2022-2024.

L’applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l’adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge.

Si ritiene, infatti, applicabile quanto statuito dalla circolare 5 giugno 2000 n. 5 del Ministero dell’interno che fornisce  indicazioni circa la misura delle indennità di  funzione e dei  gettoni di presenza per gli amministratori locali.

Già in tale circolare, infatti, il Viminale, argomentando l’automaticità degli adeguamenti previsti dalla norma, prevedeva, per ciò che attiene agli organi competenti  alla determinazione di tali indennità, la competenza del dirigente con proprio provvedimento.

Dunque, prevedendo il comma 584 surrichiamato, le percentuali del 45% e del 68% rispettivamente nel 2022 e nel 2023 di adeguamento delle nuove indennità previste a regime è sufficiente accertare tale spesa nel bilancio di  previsione  e  successivamente  impegnarla con una determina dirigenziale.

2)     Applicazione già nel 2022 e 2023 dell’indennità di funzione nella misura integrale.

L’adeguamento della misura di incremento delle indennità di funzione – a  regime  –  è possibile e limitata al solo rispetto degli equilibri di bilancio.

Pertanto, nel caso in cui l’ente intenda applicare la misura – a regime nel 2024 – già negli esercizi 2022 e 2023, adeguando immediatamente le indennità di funzione, dovrà essere verificato il permanere dell’equilibrio finanziario pluriennale in sede di bilancio di previsione 2022-2024, come previsto dalla disposizione richiamata.

Al riguardo si ravvisa l’opportunità, se non la necessità, che sia espresso un indirizzo in tal senso nel DUP 2022-2024, da integrare mediante una delibera consiliare (in quanto

documento già approvato). Il bilancio di previsione 2022-2024 sarà dunque definito con previsioni di spesa conseguenti a tale indirizzo, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio nel triennio.

Si rammenta, infatti, che il Documento Unico di Programmazione, di cui all’articolo 151 del TUEL, contiene le linee strategiche dell’ente e deve essere presentato  entro  il  31  luglio. Andrà quindi adeguato alle modifiche introdotte dalla disposizione de qua.

A seguito, dunque, dell’approvazione del bilancio di previsione, il dirigente/responsabile competente, trattandosi  di  dare attuazione a quanto così deliberato, provvederà ad adottare la determinazione per l’applicazione della misura integrale (indicata dalla legge) delle nuove indennità di funzione, come risultante nelle tabelle di cui sopra.

3.     Aumento valore massimo mensile percepibile dai Consiglieri Comunali

Si ricorda, infine, che l’aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali,  che  è  pari  ad  un  quarto dell’indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall’articolo 82, comma 2, del TUEL1. La norma infatti non incide direttamente sul valore del gettone di presenza dei Consiglieri comunali ma, indirettamente, agisce sul valore dell’ammontare complessivo percepito che è pari, appunto, per la surrichiamata norma  del  TUEL,  ad  un  quarto  dell’indennità  del Sindaco come rideterminata dall’articolo in esame. Ogni altra interpretazione non terrebbe conto del principio della successione delle leggi nel tempo e dunque deve tenersi conto – per il tetto massimo mensile dei Consiglieri Comunali – delle indennità di funzione rideterminate dalle disposizioni di legge in commento nella presente nota.

1  “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza  per  la partecipazione a  consigli  e commissioni. In nessun  caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima  prevista  per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il  rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente” ( articolo 82 comma 2 tuel) .

Appendice normativa

Legge…………… dicembre 2021, n….

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Art. 1

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

omissis…

Comma 583 . A decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re ioni e le province autonome di Trento  e  di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

  1. 100 per cento per i sindaci metropolitani;
  2. 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 000 abitanti;
  3. 70 per cento  per  i  sindaci  dei  comuni  capoluogo  di  provincia  con  popolazione  fino  a

100.000 abitanti;

  1. 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 000 abitanti;
  2. 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 001 a 50.000 abitanti;
  3. 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 001 a 30.000 abitanti;
  4. 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 001 a 10.000 abitanti;
  5. 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 001 a 5.000 abitanti;
  6. 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 000 abitanti.

Comma 584. In sede di prima applicazione  l’indennità  di  funzione  di  cui  al  comma  1  è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e  al  68  per  cento  nell’anno  2023  delle misure  indi- cate al medesimo comma 1. A  decorrere  dall’anno  2022  la  predetta  indennità  può  essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al  comma  1  nel  rispetto  pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

  1. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all’indennità di funzione dei corrispondenti  sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119.

A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2029, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

  1. Le risorse di cui al comma 4 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.

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